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PROT. N. 19277/23.25 Roma, 3 MARZO 2010
PREMESSA
E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto ministeriale – di seguito indicato come “decreto” -concernente i veicoli di interesse storico e collezionistico.
Il suddetto provvedimento disciplina i requisiti dei veicoli in argomento, così come classificati dall’articolo 60 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo codice della strada” (CdS), sia sotto il profilo dell’accertamento dell’adeguato modo di conservazione, richiesto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, concernente la “attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche, sia sotto il profilo della verifica delle prescrizioni di sicurezza richieste dall’articolo 215 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante “regolamento di esecuzione al Codice della strada”, per la loro circolazione su strada.
Il decreto, con le integrazioni riportate nelle presenti disposizioni – emanate in applicazione del decreto stesso – completa il quadro normativo di riferimento per i veicoli di interesse storico e collezionistico e reca, in particolare, disposizioni concernenti:
1) l’iscrizione di un veicolo in uno dei registri, di cui all’art. 60 del CdS, al fine di acquisire la qualifica di “veicolo di interesse storico e collezionistico”; 2) la riammissione alla circolazione dei veicoli precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta; 3) la revisione periodica.
La presente circolare fornisce le disposizioni complementari previste dal decreto e, al contempo, si prefigge di costituire un quadro organico dell’intera materia dei veicoli di cui trattasi, disciplinando le procedure operative anche per i casi che non rientrano nello specifico ambito di applicazione del decreto.
A tali fini, si è ritenuto opportuno riportare, in primo luogo, i principi generali per la classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e, specificare, per ognuno dei possibili casi, le relative procedure per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, per il rilascio dei documenti di circolazione e per gli adempimenti successivi.
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