| Agevolazioni fiscali per veicoli destinati a disabili |
|
| domenica 02 marzo 2008 | |||||||||||||||
Esenzione totale dal pagamento dell'IPT prevista dalla normativa nazionaleLa legge prevede l'esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) per l'acquisto dei veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. L'esenzione IPT riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel. Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico, anche nel caso in cui il veicolo sia cointestato - oltre che al disabile, o al soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico - anche ad un altro soggetto. Sono previste tre tipologie di esenzione: 1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico o di cambio automatico risultanti dalla carta di circolazione. Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo esemplificativo, l'adattamento tecnico può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso.
2) Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave e permanente della deambulazione Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della deambulazione. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato di adattamento tecnico.
3) Disabilità mentale o psichica Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento delle indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato di adattamento tecnico.
Ulteriori agevolazioni sul pagamento dell'IPT stabilite da singole Province
Le Province di Arezzo e Vibo Valentia hanno previsto la riduzione rispettivamente al 50% e al 25% della IPT per le iscrizioni e le vendite a favore dei portatori di handicap - o di soggetti di cui risultino fiscalmente a carico - non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali né nella riduzione stabilita dalla medesima Provincia per i cd. disabili sensoriali (vedi tabella pubblicata di seguito), ma comunque affetti da minorazione ai sensi dell'art.3 della L. 104/1992. La Provincia di Crotone ha previsto la riduzione al 70% della IPT per le iscrizioni e le vendite a favore dei portatori di handicap - o di soggetti di cui risultino fiscalmente a carico - non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, inclusi i cd. disabili sensoriali (vedi tabella pubblicata di seguito), ma comunque affetti da minorazione ai sensi dell'art.3 della L. 104/1992. Tale riduzione d'imposta è prevista solo per i motocili e per le autovetture, senza limitazione per gli atti soggetti a IVA e con limitazioni di potenza del veicolo fino a 100 KW nel caso di atti non soggetti a IVA. Altre Province, invece, hanno previsto riduzioni a favore della categoria dei disabili sensoriali, secondo il dettaglio riportato nella seguente tabella:
Le riduzioni vanno calcolate sull'intero importo dell'IPT, comprensivo quindi delle percentuali di maggiorazione previste dalle Amministrazioni Provinciali. Le condizioni per ottenere la riduzione dell'IPT sono le stesse previste per l'esenzione totale, così come indicate nel precedente paragrafo (soltanto la Provincia di La Spezia ha previsto la riduzione dell'imposta per le sole autovetture, senza alcuna limitazione di cilindrata, nel caso di atti soggetti ad IVA, e con limitazione di potenza del veicolo fino a 100 KW, nel caso di atti non soggetti ad IVA). Le Province sopra indicate in tabella (ad eccezione della Provincia di Arezzo) hanno previsto, quale condizione per godere delle agevolazioni sul pagamento dell'IPT, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Fanno eccezione: Ancona e Macerata, pur richiedendo l'indennità di accompagnamento, ricomprendono nel beneficio anche l'indennità speciale prevista per i ciechi con residuo inferiore a 1/20 e l'indennità di comunicazione prevista per i sordomuti (rispettivamente, artt. 3 e 4 della L. 508/1998); Documentazione: Fonte ACI |
|||||||||||||||
| < Prec. | Pros. > |
|---|





