Ciclomotori E-mail
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domenica 02 marzo 2008

Definizione
Acquisto e vendita
Perdita contarassegno o targa
Perdita certificato di idoneità tecnica o di circolazione
Furto
Demolizione

Definizione:

Secondo la normativa attuale, appartengono alla categoria dei ciclomotori (e quindi si applica il regime proprio di questi per quanto riguarda la targatura e la guida)

  • i veicoli a motore a due o tre ruote con velocità massima fino a 45 km/h; se il motore è a scoppio, la cilindrata massima è di 50 cc; la massa massima, se a tre ruote, non può superare i 270 kg
  • i veicoli a motore a quattro ruote con velocità fino a 45 km/h, motore fino a 50 cc oppure, se elettrico, di potenza fino a 4 kW, massa a vuoto fino a 350 kg, escluse le batterie se dotati di motore elettrico (quadricicli leggeri).

La Motorizzazione può attribuire tale categoria anche a "veicoli atipici (ibridi, multimodali, elettrici ecc.) che presentino caratteristiche tecniche stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti. Non sono considerati veicoli le macchine monoposto ad uso di invalidi, di bambini o di pedoni che, sotto l'azione del motore di cui sono dotate, di potenza fino ad 1 kW, non superano la velocità massima di 6 km/h e non superano determinati limiti di massa e dimensione. Questo tipo di veicoli può circolare anche sui marciapiedi.

 

Acquisto e vendita:

Con le nuove norme introdotte dal DPR 6 marzo 2006 n. 153 in vigore dal 14 luglio 2006, in caso di trasferimento di proprietà bisogna distinguere tra i seguenti casi:

Ciclomotori già in circolazione al 14 luglio 2006

- se l’acquirente è in possesso di un proprio contrassegno d’identificazione (targhino), si segue la vecchia procedura: il venditore toglierà il suo targhino (se ne è in possesso) prima di cedere il ciclomotore e consegnerà all'acquirente il certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione del telaio e le caratteristiche tecniche del ciclomotore; l’acquirente provvederà ad apporre sul veicolo il suo targhino e a munire il mezzo della copertura assicurativa RCA obbligatoria. In pratica, non vi è alcun obbligo di registrazione del trasferimento di proprietà: il targhino identifica infatti il responsabile della circolazione e non il veicolo, e quindi può essere smontato da un ciclomotore e messo su un altro. Non è neanche necessario l'atto scritto, che però sarà opportuno richiedere o rilasciare quantomeno come ricevuta dell'importo pagato e della provenienza del veicolo o del trasferimento degli oneri e delle responsabilità connessi al possesso del veicolo.
- se l’acquirente non è in possesso di un proprio contrassegno d’identificazione (targhino), bisogna seguire la nuova procedura: al venditore spetterà sempre togliere il suo targhino (se ne è in possesso) prima di cedere il ciclomotore e consegnare all'acquirente il certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione del telaio e le caratteristiche tecniche del ciclomotore; l’acquirente invece dovrà provvedere ad immatricolare il veicolo munendosi così del certificato di circolazione (contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti abilitati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero dei trasporti) e della targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione (dal 14 luglio 2006 infatti non sarà più possibile richiedere né ottenere i vecchi certificati d’idoneità tecnica e contrassegni d’identificazione). Inoltre, naturalmente, dovrà munire il mezzo della copertura assicurativa RCA obbligatoria

Ciclomotori immessi in circolazione a partire dal 14 luglio 2006

- In questo caso, il venditore toglierà la sua targa prima di cedere il ciclomotore e comunicherà la richiesta di sospensione dalla circolazione al Dipartimento per i trasporti terrestri allegando il certificato di circolazione (questa procedura permetterà di poter associare la targa che resta al venditore ad un altro ciclomotore mediante il rilascio di un nuovo certificato di circolazione). L’acquirente richiederà l’emissione di un nuovo certificato di circolazione: a questo verrà associato il numero di targa eventualmente già in possesso dell’acquirente e non associata ad un altro ciclomotore, altrimenti si procederà al rilascio di una nuova targa. Anche in questo caso, l’acquirente dovrà munire il mezzo della copertura assicurativa RCA obbligatoria.


La targa è applicabile solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario il titolare della stessa targa. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe. Se non si intende riutilizzare la targa dopo la vendita, il titolare deve provvedere alla sua distruzione dandone comunicazione ad un ufficio della motorizzazione civile o ad uno dei soggetti abilitati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero dei trasporti) per l'aggiornamento della sezione ciclomotori dell'Archivio nazionale dei veicoli.

 

Perdita contrassegno o targa:

Nel caso di furto o smarrimento del contrassegno d’identificazione o della targa, l'intestatario deve, entro 48 ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia e chiedere il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio della motorizzazione civile o ad uno dei soggetti abilitati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero dei trasporti). Il rilascio del nuovo certificato e della nuova targa sono contestuali alla domanda. La procedura è la stessa anche nel caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa. La procedura è identica per contrassegno d’identificazione e targa poiché dal 14 luglio 2006 non è più possibile il rilascio del cosiddetto targhino.

 

Perdita certificato di idoneità tecnica o di circolazione:

In caso di smarrimento, distruzione o furto del certificato di idoneità tecnica o del certificato di circolazione, l'intestatario deve, entro 48 ore, presentare denuncia all'Autorità di polizia.
Nel caso del certificato di idoneità, non essendo più possibile dal 14 luglio 2006 la sua emissione, l’intestatario dovrà immatricolare il ciclomotore secondo le nuove norme, munendosi quindi di certificato di circolazione e targa.
Nel caso del certificato di circolazione, l’interessato ne chiederà un duplicato agli uffici della motorizzazione civile o ad uno dei soggetti abilitati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero dei trasporti). Sul duplicato verrà annotato lo stesso numero di targa già associato al documento originale.
Per compiere le operazioni indicate, l’interessato ha tempo tre giorni dal momento della presentazione della denuncia.
Nel caso in cui il certificato d’idoneità o quello di circolazione si deteriorino, la procedura da seguire è la medesima.

 

Furto:

In caso di furto del ciclomotore occorre, entro 48 ore, presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza, indicando il numero di telaio ed avendo cura di denunciare, se necessario, anche il furto del certificato di idoneità tecnica o del certificato di circolazione, del contrassegno d'identificazione o della targa e del certificato di assicurazione.

Per i ciclomotori circolanti con la targa l'intestatario del ciclomotore deve presentare istanza di cessazione dalla circolazione  ad una impresa di consulenza automobilistica abilitata dal Ministero dei trasporti, al fine dell'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli. Importante: il nuovo sistema di targatura non ha in alcun modo modificato la natura giuridica del ciclomotore, che resta in ogni caso un bene mobile non registrato, vale a dire sottratto dall'obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico.


All'istanza devono essere allegati: la ricevuta di avvenuta denuncia del furto agli organi di polizia o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante l'avvenuta denuncia; il certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato (in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante l'avvenuta denuncia), oppure il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;


All'interessato viene rilasciato  un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per perdita di possesso e, se ricorre il caso, un certificato di cessazione della targa sottratta.
Se la targa non è stata oggetto di furto, la stessa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore tramite il rilascio di un nuovo certificato di circolazione.

 

Demolizione:

Per la demolizione dei ciclomotori circolanti con il contrassegno di identificazione non sono previsti obblighi di comunicazione al P.R.A. o alla Motorizzazione. Si dovrà aver cura però di rimuovere il contrassegno, eventualmente restituendolo alla Motorizzazione se non se ne prevede il riutilizzo su un altro ciclomotore. Il veicolo dovrà essere consegnato ad un demolitore autorizzato; è prevista una sanzione per chi abbandona su suolo pubblico un ciclomotore da demolire.

Per la demolizione dei ciclomotori circolanti con la targa, l'intestatario del ciclomotore deve presentare istanza di cessazione dalla circolazione ad uno degli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad una impresa di consulenza automobilistica abilitata dal Ministero dei Trasporti, al fine dell'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli. Importante: il nuovo sistema di targatura non ha in alcun modo modificato la natura giuridica del ciclomotore, che resta in ogni caso un bene mobile non registrato, vale a dire sottratto dall'obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico.

All'istanza devono essere allegati: la documentazione rilasciata dal centro di raccolta al momento della consegna del ciclomotore destinato alla demolizione o dal concessionario (o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato) che provvederà alla successiva consegna ad un centro di raccolta; il certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato (in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante l'avvenuta denuncia), oppure il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;

All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per demolizione. La relativa targa rimane in possesso del titolare, che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore tramite il rilascio di un nuovo certificato di circolazione.

Fonte ACI

 
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