Tassazione per la trascrizione al PRA E-mail
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mercoledì 19 marzo 2008

La tassazione per la trascrizione al PRA

L'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), è entrata in vigore dal 1° gennaio 1999 in sostituzione dell'Imposta Erariale di Trascrizione (I.E.T.) e della relativa Addizionale Provinciale (A.P.I.E.T.). L'Imposta ricalca sostanzialmente, nei suoi principi base, la preesistente Imposta Erariale di Trascrizione ma, comunque, presenta numerosi elementi innovativi, che vengono di seguito richiamati.

  • Importi IPT
    Con il Decreto del Ministero delle Finanze n° 435 del 27/11/98 (pubblicato sulla G.U. n° 294 del 17/12/98) sono stati stabiliti gli importi dell'Imposta Provinciale di Trascrizione.
  • Aumento delle tariffe fino ad un massimo del 30%
    Si evidenzia che le singole Amministrazioni Provinciali hanno la facoltà di aumentare gli importi IPT fino alla misura massima del 30%. Poiché numerose province hanno già deliberato tale aumento delle tariffe, viene pubblicata una tabella riassuntiva attraverso la quale è possibile determinare l'importo da pagare in ciascuna provincia.
  • Arrotondamento
    L'importo totale dell'I.P.T. da versare (a titolo di Imposta Provinciale di Trascrizione, eventuale sanzione IPT - con o senza ravvedimento - e interessi moratori) va arrotondato all'unità di euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi o per eccesso se superiore a 49 centesimi.
  • Applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione
    Si sottolinea che l'I.P.T. è dovuta per tutte le formalità presentate al P.R.A. a partire dal 1° gennaio 1999, a prescindere da una precedente presentazione.
    La legge, infatti, recita: "le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio (...) sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati " (D. Lgs. 446/97, art.56 comma 10). Pertanto, per le formalità ripresentate al P.R.A . dal 1° gennaio 1999, si deve pagare per intero l'importo della I.P.T., salvo il diritto al rimborso di quanto pagato a titolo di I.E.T. e A.P.I.E.T. fino al 31/12/98.
  • IPT in sostituzione dell'imposta di registro
    Gli ATTI PUBBLICI e le SENTENZE aventi per oggetto i veicoli non sono più soggetti a registrazione e, quindi, per le formalità presentate dal 1° gennaio 1999, l'utente è tenuto a versare al P.R.A. la relativa I.P.T.. Quindi, sempre dal 01/01/99, per la trascrizione al P.R.A. di atti pubblici o sentenze deve essere assolta la Imposta Provinciale di Trascrizione, a prescindere dal fatto che si sia già provveduto alla registrazione.
  • Trascrizione ex art. 2688 Codice Civile
    Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 c.c. (vendita da parte del proprietario non intestatario al PRA) si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.
  • Atti societari e giudiziari
    Si evidenzia che, relativamente alla trascrizione di tali specifici atti, la data da cui calcolare i 60 giorni per non incorrere nelle sanzioni per tardiva richiesta di trascrizione è diversa da quella di formazione del titolo. "Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti" (D. Lgs 446/97, art.56 comma 8).
  • Sanzioni per ritardata trascrizione al P.R.A.
    La sanzione per ritardato pagamento I.P.T. è fissata nella misura del 30% dell'importo dovuto, unica per tutte le Province.
  • Riduzione delle sanzioni per ritardata trascrizione al P.R.A. per effetto del C.D. "Ravvedimento"
    E' applicabile l'istituto del "ravvedimento" di cui all'art.13 del D. Lgs. 472/97, in materia i sanzioni tributarie amministrative. In sintesi, la sanzione prevista dalla singola Amministrazione Provinciale per la ritardata trascrizione al P.R.A. è ridotta:

- ad 1/8, se la presentazione della formalità avviene dal 61° al 90° giorno;
- ad 1/5, se la presentazione della formalità avviene dal 91° giorno e fino ad un anno dalla data in cui è stata commessa la violazione (cioè, 60 gg + 365 gg).

Il versamento della sanzione ridotta (per effetto del "ravvedimento") deve avvenire contestualmente al pagamento della somma I.P.T., dovuta in base alla tariffa vigente nella singola Provincia, nonché al pagamento degli interessi legali. Tali interessi devono essere conteggiati (in base al tasso legale: 5% fino al 31/12/1998, 2,5% dal 01/01/1999, 3,5% dal 01/01/2001, 3% dal 01/01/2002 e 2,5% dal 01/01/2004) sul solo importo dell'Imposta base (cioè, sull'importo IPT senza sanzione).

 
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