Tassa automobilistica regionale LAZIO E-mail
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lunedì 14 dicembre 2009

Prot. N° DSD/0013341/09 del 21/10/2009

 
OGGETTO: Tassa automobilistica regionale LAZIO – Documentazione idonea ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche.
 
 
                            In riferimento alla nota della Regione Lazio n.152308 del 9/9/2009 rettificata ed integrata dalla nota n.172213 dell’ 11/10/2009 pervenuta alla Direzione scrivente il 15/10/2009 prot.DSD n.12956/09 ed ai successivi chiarimenti forniti dalla Regione stessa, con la presente si forniscono     direttive relativamente   alla    documentazione necessaria ai fini dell’esonero dall’ obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche e del conseguente annullamento delle relative segnalazioni di recupero in fase di riscossione coattiva nell’ipotesi di sopravvenuta cessazione dei diritti connessi alla titolarità del veicolo.
 
                     Come noto l’art. 94 del Decreto Legislativo n.285/1992 ha stabilito che “ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa”.
 
                     La Regione Lazio, sulla base del principio esposto ed in linea con le circolari del Ministero delle Finanze n.122/E dell’ 11/5/1998 e n.2/E del 3/1/2002 che forniscono chiarimenti riguardo all’ “idonea documentazione” che deve essere prodotta dal contribuente in fase di riscossione coattiva, enumera, a titolo meramente esemplificativo, una serie di documenti ritenuti validi ai fini dell’annullamento della pretesa tributaria, trattandosi di documenti ed atti di “data certa” attestanti il venir meno dei diritti connessi ai beni mobili iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.
 
                     I sottoelencati documenti, pertanto, attestando l’inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa, sono ritenuti idonei e sufficienti a provare la perdita di possesso nei casi in cui tale evento non sia stato trascritto o annotato al PRA:
 
·      sentenza dell’autorità giudiziaria per perdita di possesso: decorrenza dalla data indicata nella sentenza;
 
·      provvedimenti di sequestro giudiziario o confisca o pignoramento da parte dell’autorità amministrativa o giudiziaria: decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento o da quella indicata nel provvedimento stesso, purchè sia specificamente indicato il veicolo;
 
·      denuncia di furto o di appropriazione indebita: decorrenza dalla data di presentata denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri…);
 
·      atto pubblico di vendita: decorrenza dalla data dell’atto;
 
·      atto di vendita effettuata mediante scrittura privata autenticata dal notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato: decorrenza dalla data dell’atto;
 
·      verbale dei Vigili del Fuoco o denuncia alla Polizia di Stato o ai Carabinieri per incendio veicolo purchè sia specificamente indicato che il veicolo è andato completamente distrutto: decorrenza dalla data in cui viene redatto il verbale o dalla data di presentazione della denuncia;
 
·      certificazione doganale per esportazione all’estero (in paesi extra-comunitari) in lingua italiana, francese, inglese o tedesca accompagnata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale (art. 33 del D.P.R. n.445/2000): decorrenza dalla data indicata nel certificato.
 
·      certificazione di immatricolazione all’estero (in paesi comunitari ed extra-comunitari): decorrenza dalla data della documentazione;
 
·      dichiarazione sostitutiva di atto notorio annotata al PRA: decorrenza dalla data della presentazione al PRA della formalità di perdita di possesso;
 
·      iscrizione di fermo amministrativo: decorrenza dalla data di presentazione della formalità al PRA;
 
·      certificato di rottamazione dal quale devono risultare, ai sensi dell’art.46 del Decreto legislativo n.22/2007, la data della consegna, gli estremi dell’autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l’assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell’impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal PRA: decorrenza dalla data di consegna quale risulta dal certificato;
 
·      verbale di consegna del veicolo per la rottamazione alle imprese autorizzate con firma e timbro della ditta: decorrenza dalla data di consegna risultante dal verbale;
 
·      dichiarazione di presa in carico ai fini della demolizione risultante dall’estratto del registro di carico vidimato dalla questura: decorrenza dalla data indicata nel certificato.
 
              Per quanto attiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 si sottolinea la necessità che la stessa sia resa in modo particolareggiato e venga acquisita solo nei casi in cui il contribuente sia nell’impossibilità materiale e giuridica a reperire documentazione alternativa.
 
              La suddetta dichiarazione sostituiva, alla quale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 viene attribuita efficacia dalla data della relativa sottoscrizione ed ai fini dell’esonero dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica dalla data in cui viene annotata al PRA la perdita di possesso, è idonea a produrre effetti retroattivi qualora sia accompagnata alternativamente dalla seguente documentazione:
 
a)    documento attestante la disdetta o il trasferimento della posizione assicurativa del veicolo, intendendosi, ovviamente, che sul veicolo stesso non sia stata stipulata alcun’altra polizza assicurativa: decorrenza dalla data della disdetta o del trasferimento riportato nella dichiarazione della compagnia assicurativa;
b)   dichiarazione di responsabilità tra privato e concessionario rilasciata dal concessionario su carta intestata con data , firma e timbro: decorrenza dalla data riportata nella dichiarazione.
 
              Ponendo ancora in evidenza che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio possa essere acquisita solo nei casi in cui il contribuente sia nell’impossibilità materiale e giuridica a reperire documentazione alternativa comprovante la perdita di possesso, si sottintende che la documentazione indicata nelle lettere a) o b) non sia idonea di per sé a produrre gli effetti dell’esonero dalla tassa automobilistica, ma “solo ed esclusivamente” se allegata alla formalità di perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva presentata al PRA.
 
              Al fine di garantire una uniforme applicazione della normativa su tutto il territorio regionale si invitano gli UUPP ad applicare scrupolosamente ed univocamente le presenti disposizioni dandone applicazione immediata alle contestazioni dei contribuenti.
 
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