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Abolizione Riduzione IPT per atti soggetti ad IVA |
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sabato 20 agosto 2011 |
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L’acquisto di un veicolo nuovo presso un concessionario comporta solitamente l’emissione della fattura (a prescindere dalla richiesta dell’acquirente) e in molti casi anche il trasferimento di proprietà di un veicolo usato determina l’emissione di una documentazione fiscale da parte del venditore. Le formalità riguardanti la registrazione di questi atti prevedono, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 138/2011, il versamento dell’imposta nella misura fissa di 150,81 euro (a cui si aggiungono le eventuali maggiorazioni approvate dalla provincia).
E' intenzione del legislatore eliminare a breve questo tipo di agevolazione:
- in un primo momento, con l'art. 17, c. 6 DLG 6.5.2011 n. 68, aveva stabilito che non da subito ma con un decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, fossero modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al, in modo da sopprimere la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a IVA e la relativa misura dell'imposta fosse determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA,
- successivamente, ritenendo non piu' possibile attendere il decreto ministeriale sopra citato, il legislatore e' direttamente intervenuto sulla questione. Con l'art. 1, c. 12, DL 13.8.2011 n. 138 ha infatti previsto che "... La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione" ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti."
Fonte EGAF
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