Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione E-mail
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sabato 04 luglio 2009

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per le Autonomie

CIRCOLARE N. 2/2009

Prot. n. 15700

Roma, 8 giugno 2009


 

Com’è noto l’art. 7 del decreto legge n. 223 del 4.7.2006 (1), come convertito nella legge n. 248 del

4.8.2006, prevede che l’autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione e di costituzione di

diritti di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati possa essere richiesta agli uffici comunali ed ai

titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell’automobilista (STA), che sono tenuti

a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo

motivato diniego.

In una recente nota, l’ACI, cui il Ministero della Giustizia, in qualità di organo vigilante sul PRA, ha

demandato il compito di regolamentare la materia al fine della trascrizione degli atti nel predetto

Pubblico Registro, ha segnalato alcune anomalie nelle autenticazioni effettuate dagli uffici comunali,

chiedendo l’intervento di questo Ministero, per garantire modalità di attuazione uniformi delle

disposizioni in questione ed evitare disagi ai cittadini.

A tal fine ha predisposto la scheda sintetica che si allega, nella quale sono riportati gli elementi

essenziali che deve contenere l’autentica degli atti di vendita da trascrivere al P.R.A.

In merito alla sottoscrizione da parte di soggetti impossibilitati alla firma, il Ministero della Giustizia

e il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione hanno precisato di recente che l’art. 4

del DPR n. 445/2000 (2) si applica a tutte le dichiarazioni rese da coloro i quali non sanno firmare o non

possono firmare, vale a dire a tutti i soggetti capaci di intendere e di volere che non siano in grado di

sottoscrivere un atto, a prescindere dalla causa impeditiva. In tali ipotesi la dichiarazione è raccolta,

previo accertamento dell’identità del dichiarante, dal pubblico ufficiale, il quale attesta che la

dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere senza

intervento di testimoni.

L’art. 4 della legge n. 18/1975, si applica, invece, in un ambito più limitato, con riferimento alle

persone non vedenti, le quali peraltro sono garantite, in merito all’esatto contenuto dell’atto da

sottoscrivere, dalla presenza dei testimoni.

Circa l’indicazione del numero di repertorio delle autentiche, sebbene non sia un requisito richiesto

dalla legge n. 248/2006 (3), il Ministero della Giustizia ne ritiene opportuna l’adozione per individuare la

data certa degli atti posti in essere, nell’interesse sia degli autenticatori sia del cittadino, qualora

sorgessero controversie in merito a mancate trascrizioni degli atti di vendita al PRA.

Si prega di voler informare di quanto sopra le amministrazioni comunali, alle quali l'A.C.I. potrà

fornire consulenza al fine di chiarire eventuali ulteriori aspetti operativi.

IL DIRETTORE CENTRALE

Di Caprio

__________

Allegato alla circolare n. 2/2009 prot. n. 15700 dell'8.6.2009

SCHEDA DI SINTESI MODALITÀ DI AUTENTICA

PREMESSA

OGGETTO: Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione di beni mobili registrati

secondo la disciplina di cui all'art. 7 della legge n. 248/2006.

(1) Vedasi "la motorizzazione 2006" pag. 2006/260 o "codice della strada" pag. 093.01.08.

(2) Vedasi "banca dati Iter" pag. 046028 o "la patente di guida" pag. 2000.12/7 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2000.12/10.

(3) Vedasi "banca dati Iter" pag. 062209.


 

L'art. 7 L. 248/2006 (3) non specifica le modalità da seguire per l'autentica delle sottoscrizioni, né

richiama alcuna disciplina già esistente, quale quella prevista per l'autentica notarile o per l'autentica

amministrativa.

In assenza di specifiche disposizioni normative, si ritiene opportuno fare riferimento all'art. 2703

c.c. che definisce l'autenticazione fatta da notaio o atto pubblico ufficiale come "l'attestazione da parte

del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve

previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive".

Pertanto, agli autenticatori spetta di verificare l'identità della persona che sottoscrive e dichiarare

che la sottoscrizione è stata apposta alla propria presenza, indicando la data in cui è stata apposta.

Non dovrà essere effettuata dall'autenticatore alcuna valutazione in merito aI contenuto dell'atto.

Si ricorda che la sottoscrizione dell'atto e le relative operazioni di autentica devono avvenire

contestualmente e alla presenza dell'autenticatore, così come previsto dall'art. 2703 c.c.

MODALITÀ DI AUTENTICA

1. L'autenticatore dovrà accertare l'identità del sottoscrittore.

Occorre indicare le modalità di identificazione nel corpo dell'autentica, citando qual è Il documento

utilizzato per l'identificazione e gli estremi. In caso di persone giuridiche, l'autenticatore dovrà accertare

che il sottoscrittore detenga il potere rappresentativo mediante esame della documentazione

comprovante il potere di firma (visura o certificato della Camera Commercio in originale o in fotocopia,

procura generale in copia conforme all'originale o in fotocopia, procura speciale in originale, atto

societario in copia conforme all'originale o in fotocopia, ecc.) e indicare nel corpo dell'autentica

l'avvenuto accertamento di tali poteri nonché, in caso di procura gli estremi dell'atto (numero repertorio,

data della procura, oltre che notaio che ha autenticato la procura).

Per gli altri casi di soggetti che non sanno firmare o non possono firmare per cause impeditive

diverse dalla cecità occorre fare riferimento alle disposizioni previste dall'art 4 del DPR n. 445/2000 in

base alle quali il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, attesta nel testo

dell'autentica l'impedimento a sottoscrivere.

2. L'autenticatore dovrà indicare nel corpo dell'autentica:

AUTENTICHE NON CORRETTE: CONSEGUENZE

Qualora l'autenticatore attesti falsamente di aver accertato l'identità del sottoscrittore o

dichiari falsamente che l'atto è stato sottoscritto in sua presenza o indichi falsamente la data

e/o il luogo dell'autentica sarà responsabile sotto il profilo penale per il reato previsto all'art. 479

c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), nonché sotto il profilo

civile per i danni arrecati a terzi (art. 2043 c.c.).

Le autentiche prive anche di uno degli elementi relativi alla data e/o al luogo e/o alla

sottoscrizione dell'autenticatore, o del venditore daranno luogo alla ricusazione della formalità.

Analogamente, daranno luogo alla ricusazione delle formalità le autentiche redatte sul foglio

complementare perché prive della manifestazione di volontà del venditore, oltre alle autentiche i cui atti

sono redatti sul Certificato di Proprietà (CdP) e risultano non compilati, in tutto o in parte, nello spazio

riservato ai dati dell'acquirente.

Trattandosi di atti nulli non potranno essere riutilizzati per la seconda presentazione al PRA, ma

Qualora i sottoscrittori siano più di uno (es. veicoli cointestati a più persone, accettazione da parte di

più eredi, ecc.) le singole sottoscrizioni possono essere autenticate da parte di autenticatori diversi,

in tempi diversi. In queste fattispecie, l'atto si riterrà perfezionato con l'autentica dell'ultimo

sottoscrittore e da quest'ultima data, decorreranno; termini per la trascrizione dell'atto.

Con riferimento all'autentica della sottoscrizione di ciechi, sordi e di chi non sa o non può

firmare, il Ministero della Giustizia, con nota del 24/4/2009 n. prot. 018.003.001 - ha precisato che

per le persone affette da cecità che non sono in grado di apporre la propria firma occorre fare

riferimeto alle disposizioni previste dalla L. n. 18/1975, in base alle quali la sottoscrizione va

effettuata con un segno di croce. Se la persona non è in grado di sottoscrivere con il segno di croce,

dovrà essere riportata la dicitura "impossibilitato a sottoscrivere", accompagnata dalla sottoscrizione

di due testimoni fiduciari della persona impossibilitata a sottoscrivere, identificati tramite esibizione

del documento di identità in corso di validità i cui estremi vanno riportati, nel testo dell'autentica (in

alternativa, va allegata fotocopia del documento di identità).

La data in cui avviene l'autentica. La data di sottoscrizione costituisce elemento essenziale

dell'autentica, in quanto conferisce all'atto data certa. È da tale data che vengono computati i termini

di presentazione della formalità e dell'applicazione di eventuali sanzioni, in caso di presentazione

tardiva.

Il luogo dove viene eseguita l'autentica.

Il prorpio nome e cognome. L'autenticatore dovrà apporre la propria firma leggibile e il timbro

recante nome e cognome e l'Ufficio di appartenenza.

Il numero di repertorio dell'autentica.


 

andrà presentato un nuovo atto riportante i dati che attestano la volontà di vendita ad un soggetto

individuato.

A supporto delle istruzioni sopra indicate si allega il facsimile per la redazione dell'autentica sul

Certificato di Proprietà (All. A).

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Prima di procedere all'autentica, va apposta sull'atto, il contrassegno telematico relativo all'imposta

di bollo (attualmente 14,62 Euro), in conformità a quanto previsto all'art. 1 tariffa DPR 642/1972 che

prevede l'assoggettamento dell'imposta di bollo fin dall'origine per "atti rogati, ricevuti o autenticati da

notai; o da altri pubblici ufficiali...".

L'art. 11 del DPR 642/1972 dispone che per gli atti soggetti a bollo sin dall'origine l'apposizione

delle marche, oggi sostituite dal contrassegno telematico deve precedere la sottoscrizione.

Pertanto, l'autenticatore deve avere sempre cura, prima di procedere all'autentica, di verificare che

la marca da bollo sia già apposta sull'atto.

È equiparata alla mancata apposizione del contrassegno telematico sull'autentica l'apposizione

dello stesso con data successiva a quella dell'autentica.

Quindi, in caso di contrassegno emesso in data successiva a quella dell'autentica, come

specificato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 358/E del 10/12/2007, analogamente a quelli in

cui non vi è stata apposizione del contrassegno telematico, la formalità non dovrà essere ricusata da

parte dell'Ufficio Provinciale che però dovrà inviare alla competente Agenzia delle Entrate, entro 30

giorni dal ricevimento della formalità, apposita segnalazione per l'applicazione delle sanzioni di legge

(art. 19 DPR 642/1972).

Si ricorda che occorre apporre un solo contrassegno telematico ex art. 13 DPR 642/1972 poiché

l'assoggettamento al bollo è in relazione all'atto autenticato e non al numero di firme autenticate.

I contrassegni telematici vanno annullati, a cura dell'autenticatore, con le modalità indicate all'art.

12 del DPR 642/1972, tramite "perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della

data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio".

Allegato A alla circolare n. 2 prot. n. 15700 dell'8.6.2009

Figura 1

Allegato B alla circolare n. 2 prot. n. 15700 dell'8.6.2009

Figura 2

Figura 3

NOTE

La circolare ricorda la norma che prevede che l'autenticazione della sottoscrizione degli atti di

alienazione e di costituzione di diritti di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati possa essere

richiesta presso vari uffici e non solo presso i Notai e richiama una recente nota dell'ACI che ha

segnalato alcune anomalie nelle autenticazioni effettuate dagli uffici comunali, chiedendo l'intervento

del Ministero che, a tal fine, ha predisposto una scheda sintetica, per garantire modalità di attuazione

uniformi delle disposizioni in questione ed evitare disagi ai cittadini.


 

 
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