CIGC - 28 domande, 28 risposte E-mail
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sabato 27 settembre 2008

28 domande e risposte sul CIGC

Aggiornate al D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 agosto 2005, n. 168  

1) Chi possiede già una patente di guida può conseguire il CIGC?

No! I titolari di patente di guida (di qualsiasi categoria), anche nel caso in cui questa sia stata sospesa o scaduta di validità, non possono ottenere il CIGC, in quanto sono considerati possessori di patente. Qualora, invece, la patente di guida sia stata revocata (cioè annullata definitivamente) o si rinunci volontariamente ad essa (tramite apposita istanza in bollo – vedasi fac-simile allegato), è possibile conseguire il CIGC, sostenendo o meno l’esame, a seconda dei casi.

2) Chi consegue il CIGC e, successivamente, anche una patente di guida, rimarrà in possesso di entrambi idocumenti (CIGC e patente)?

No! Dal 1° luglio 2005, chi consegue una patente di guida deve, contestualmente al superamento dell’esame pratico di guida, consegnare all’esaminatore il CIGC eventualmente posseduto, in quanto non è possibile detenere entrambi i documenti (CIGC e patente).

3) Se la patente di guida viene sospesa, si possono guidare i ciclomotori?

Durante il periodo di sospensione della patente di guida (di qualsiasi categoria) non è consentito guidare ciclomotori o quadricicli. La guida dei ciclomotori è permessa soltanto nel caso in cui la patente sia stata sospesa per aver superato di 40 km/h il limite massimo di velocità stabilito (art. 142 comma 9 del codice della strada).

4) Il CIGC può essere sospeso o revocato e il titolare può essere sottoposto a revisione?

Chi possiede il CIGC può essere sottoposto a revisione (cioè richiamato a dover effettuare nuovamente la visita medica e/o l’esame teorico). Inoltre, il CIGC può essere sospeso o revocato, ma solo nel caso in cui si perdano (temporaneamente o definitivamente) i requisiti psico-fisici. Non può, invece, essere sospeso o revocato per le violazioni al codice della strada (sorpasso in curva, ove non sia consentito; mancata precedenza agli incroci; partecipazione a gare di velocità non autorizzate, da cui derivino lesioni personali gravi, ecc.).

5) Chi consegue il CIGC può subire la decurtazione dei punti per le violazioni al codice della strada,commesse alla guida di un ciclomotore?

Attualmente, no. Infatti, il CIGC non rientra nel sistema sanzionatorio della patente a punti, anche se è allo studio una sua possibile introduzione.

6) In quanti modi è possibile conseguire il CIGC?

I minorenni per ottenere il CIGC devono obbligatoriamente frequentare un corso (tenuto presso istituti scolastici o autoscuole) e svolgere gli esami a quiz (o a colloquio orale, se sono stranieri). Coloro che alla data del 30/09/2005 hanno già compiuto la maggiore età (18 anni) possono ottenere il CIGC senza sostenere l’esame, ma hanno l’obbligo di frequentare un corso di formazione presso un’autoscuola. Chi, invece, diventa maggiorenne a partire dal 1° ottobre 2005, ha l’obbligo di svolgere gli esami a quiz (o a colloquio orale, se straniero o privo di licenza media), ma non è tenuto a frequentare il corso preparatorio (può pertanto, dopo aver presentato la dovuta documentazione, accedere direttamente all’esame). [Vedasi tabella riassuntiva allegata]

7) Come si ottiene il CIGC senza effettuare l’esame?

I nati fino al 30/09/1987 (cioè coloro che hanno compiuto 18 anni prima del 1° ottobre 2005) possono ottenere il CIGC senza sostenere l’esame, purché presentino all’Ufficio provinciale del D.T.T. (Dipartimento per i Trasporti Terrestri) una domanda corredata dai seguenti documenti: fotocopia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto), in corso di validità; certificato medico in bollo, con fotografia; attestazione di frequenza ad un corso di formazione di 12 ore, svolto esclusivamente presso un’autoscuola; attestazione di versamento (da Euro 7,80) sul conto corrente postale n. 9001; attestazione di versamento (da Euro 29,24) sul conto corrente postale n. 4028. Invece, coloro che sono nati dopo il 30/09/1987 (cioè coloro che compiono 18 anni a partire dal 1° ottobre 2005), per conseguire il CIGC devono sostenere l’esame.

8) Per ottenere il CIGC (con o senza esame) occorre una certificazione medica?

Sì! Occorre produrre un certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato da un ufficiale sanitario, in data non anteriore a sei mesi, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici, analoghi a quelli richiesti per conseguire la patente di guida delle categorie A e B (di cui all’art. 319 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione al codice della strada). In alternativa, ma fino al 31/12/2007, il certificato medico può essere sostituito da una semplice certificazione (sempre in bollo e con foto), rilasciata da un medico di medicina generale (medico di famiglia, ecc.), che attesti soltanto l’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore. [Vedasi fac-simile allegato].

9) Il CIGC non ha scadenza o va periodicamente rinnovato?

Al CIGC si applicano le stesse norme concernenti la durata di validità della patente di guida delle categorie A e B. Pertanto, è valido 10 anni, qualora sia rilasciato o confermato a chi ha un’età compresa fra 14 e 50 anni; è valido 5 anni, qualora sia rilasciato o confermato a chi ha un’età compresa fra 51 e 70 anni; è valido 3 anni, qualora sia rilasciato o confermato a chi ha superato l’età di 70 anni. I CIGC “speciali”, che vengono rilasciati alle persone diversamente abili (mutilati o minorati fisici), possono avere una durata di validità più breve: anche annuale. Alla scadenza, per confermare (rinnovare) il CIGC, occorre sottoporsi ad accertamento sanitario (visita medica).

10) Qual è la sanzione prevista per chi guida un ciclomotore (o un quadriciclo leggero), senza averconseguito il CIGC o la patente di guida?

La sanzione prevista dall’art. 116 comma 13-bis del codice della strada consiste nel pagamento di una multa da Euro 516,00 a Euro 2.065,00 e nel fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Inoltre, in caso d’incidente con responsabilità, l’assicurazione potrebbe non coprire le spese dei danni causati o rivalersi sul cliente non in regola con le norme di guida (conducente privo di CIGC).

11) Qual è la sanzione per chi presta un ciclomotore o un quadriciclo leggero a chi non è titolare di patentedi guida o del CIGC?

Chi, avendo la materiale disponibilità di un ciclomotore o quadriciclo leggero, lo affidi o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il CIGC è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00.

12) Sono state aggravate le sanzioni per chi viaggia su un ciclomotore senza casco o trasporti un passeggero quando ciò non sia previsto?

Sì! Sono state inasprite le sanzioni per le violazioni (commesse anche da minorenni) di cui agli articoli 169 (commi 2 e 7), 170 e 171 del codice della strada (cioè il trasporto di persone in numero superiore a quello consentito e il mancato uso del casco). In tali casi, infatti, viene ora prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche la confisca del veicolo, ossia la perdita del bene (il veicolo non viene più restituito al legittimo proprietario, ma diventa di proprietà dello Stato, che procede alla vendita all’asta, all’assegnazione alla pubblica amministrazione o alla distruzione del mezzo). La confisca si applica anche in caso di trasporto irregolare di persone, cose o animali e quando si circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

13) Si può essere multati se durante la guida non si fa uso di occhiali da vista, prescritti in sede di rilasciodel CIGC?

No, in mancanza di un chiaro riferimento normativo. Infatti, l’art. 173 comma 1 del codice della strada prevede l’obbligo di fare uso di lenti correttive durante la guida solo ai titolari di “patente di guida” e non a chi, invece, possiede il CIGC.

14) Ho 16 anni e possiedo il “foglio rosa” per la patente A1: posso esercitarmi con un ciclomotore, inluoghi poco frequentati?

Con il “foglio rosa” per la patente della moto (sottocategoria A1) non ci si può esercitare con un ciclomotore, ma solo con un motociclo che non superi 125 cm3 di cilindrata e potenza fino a 11 kW. Una volta ottenuta la patente A1 è possibile guidare anche i ciclomotori. Tuttavia, il dipartimento di Polizia Stradale ritiene che il “foglio rosa” per la patente della moto consente all’aspirante conducente di esercitarsi alla guida anche su un ciclomotore. In mancanza di una specifica disposizione normativa, l’orientamento espresso dalla PS non può assumere valore di legge.

15) Ho già finito il corso e sono in attesa di ottenere il CIGC: posso guidare il ciclomotore con l’attestato difrequenza rilasciatomi dalla scuola/autoscuola?

No! Non esiste un apposito “foglio rosa” per il CIGC, che permetta di esercitarsi sul ciclomotore. Inoltre, l’attestato di frequenza rilasciato dalla scuola/autoscuola non autorizza a guidare ciclomotori in attesa di ottenere il CIGC (con

o senza esame). In questo caso, la sanzione per chi circola senza aver ancora espletato l’esame è identica a quella prevista per chi guida senza aver conseguito il titolo abilitativo (multa da Euro 516,00 a Euro 2.065,00 e fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni).

16) Il CIGC vale anche all’estero?

Non esiste la pretesa giuridica che il CIGC rilasciato in Italia debba valere anche negli altri Stati.

17) Sono un ragazzo straniero e verrò in vacanza in Italia: posso conseguire il CIGC?

Può presentare domanda per conseguire il CIGC solo chi ha la residenza normale (cioè da almeno 6 mesi) in Italia.

18) Come ci si comporta con i conducenti non residenti in Italia, che guidano un ciclomotore nel nostroStato?

I conducenti di ciclomotori in circolazione internazionale possono guidare sul territorio italiano senza obbligo del CIGC, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 5, II° periodo della Convenzione di Vienna del 1968, che prevede: “Nessuna parte [Stato] contraente potrà esigere che i conducenti di ciclomotori in circolazione internazionale siano titolari di un permesso di guida”.

Si ha circolazione internazionale quando:

- Il ciclomotore è stato immatricolato in uno Stato estero, oppure è munito di contrassegno rilasciato da uno Stato estero;
- Il proprietario del ciclomotore è residente in uno Stato estero;
- Il conducente è residente in uno Stato estero.
Le tre condizioni suddette sono inscindibili, quindi, devono verificarsi contemporaneamente; in caso contrario, ossia qualora soltanto una delle condizioni non si verifichi, decade lo status di circolazione internazionale.

19) E’ possibile superare le 12 ore di lezione svolte in autoscuola?

Sì! Se l’allievo è ancora impreparato può seguire altre lezioni. Il numero di 12 ore di lezione è da considerarsi come numero minimo.

20) Dopo aver frequentato il corso di preparazione, quanto tempo ho per presentarmi all’esame?

Non sono ammessi all’esame i candidati minorenni che hanno terminato il corso da oltre un anno. I candidati maggiorenni sono esclusi dall’osservanza di questa limitazione temporale. Si ricorda, però, che il certificato medico, da allegare alla documentazione, ha validità semestrale. Pertanto, gli esami devono essere svolti durante il periodo di validità di detto certificato.

21) Se l’allievo si presenta in autoscuola con l’attestato di frequenza ad un corso seguito presso un’altra autoscuola o presso un istituto scolastico e vuole sostenere l’esame, senza frequentare nuovamente ilcorso, occorre iscriverlo nel registro delle frequenze?

No! Occorre inserirlo solo nel registro di iscrizione degli allievi (allegato 3.1 al D.M. 17/05/1995, n. 317), in cui le autoscuole iscrivono tutti i candidati alle varie categorie di patente. Nelle note bisogna indicare la provenienza dell’allievo. Bisogna fare la stessa cosa per i candidati maggiorenni che non intendano frequentare il corso preparatorio.

22) L’autoscuola deve compilare la “scheda per l’ammissione all’esame di teoria” anche per gli allievi che intendano conseguire il CIGC?

No! La scheda (allegato 7 al D.M. 17/05/1995, n. 317) con cui l’insegnante esprime il giudizio sull’ammissibilità alla prova d’esame va compilata solo in caso di conseguimento di patente di guida.

23) Le autoscuole hanno la possibilità di beneficiare dell’esenzione IVA (di cui all’art. 10 n. 20 del D.P.R.26/10/1972, n. 633) per i corsi finalizzati al conseguimento del CIGC?

Sì! La risoluzione 26/09/2005, n. 134/E dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che rientrano nell’attività didattica svolta dall’autoscuola anche i corsi per il conseguimento del CIGC. Ne consegue che detti corsi possono essere svolti in regime di esenzione IVA.

24) Ho fatto l’esame a scuola e sono stato bocciato, posso fare l’esame presso un’autoscuola?

Sì, certamente. Basta portare in autoscuola il certificato medico ancora valido, “l’attestato di frequenza al corso” (richiedilo alla scuola dove hai seguito il corso, se non ti è stato ancora rilasciato), da cui deve risultare che il corso è stato ultimato da meno di un anno, e pagare due dei tre versamenti previsti (devi, però, avere anche la terza attestazione di versamento che ti è stata restituita dopo la bocciatura). In tal modo, non occorre rifrequentare il corso e si può accedere direttamente all’esame. Per i maggiorenni (solo quelli nati dopo il 30/09/1987) non è, invece, richiesta la presentazione dell’attestato di frequenza al corso.

25) Dopo quanto tempo si può ripetere l’esame, in caso di assenza o esito negativo della prova?

Non è previsto nessun periodo di intervallo: è possibile ripetere l’esame anche dopo una settimana. Il minorenne deve comunque sostenere l’esame entro un anno dalla fine del corso frequentato.

26) In caso di smarrimento o deterioramento del CIGC, cosa bisogna fare?

In caso di smarrimento o furto, occorre farne denuncia presso un organo di polizia e presentare domanda di duplicato all’ufficio provinciale del D.T.T. (Dipartimento per i Trasporti Terrestri), allegando la denuncia in originale, il certificato medico in bollo con foto, la fotocopia del proprio documento di riconoscimento (o del genitore, se minorenne) e un’attestazione di versamento (da Euro 7,80) sul conto corrente postale n. 9001. In caso di deterioramento (CIGC strappato o illeggibile), occorre presentare il certificato medico, la fotocopia del proprio documento di riconoscimento (o del genitore, se minorenne) e due attestazioni di versamento: una (da Euro 7,80) sul conto corrente postale n. 9001 e un’altra (da Euro 29,24) sul conto corrente postale n. 4028.

27) Il CIGC è anche un documento di identità?

No! Infatti deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento valido (non scaduto): carta d’identità o passaporto, per chi ha compiuto 15 anni; certificato d’identità personale o foto autenticata, per chi ha meno di 15 anni.

28) Quali sono i requisiti abilitanti che deve possedere il personale designato dalle associazioni (o il docente della scuola) per poter svolgere presso gli istituti scolastici le 12 ore del corso per il CIGC?

Le attuali disposizioni (“Linee Guida” del MIUR) prevedono che il personale docente designato dalle organizzazioni (associazioni, federazioni, enti pubblici e privati), per poter essere giudicato idoneo all’insegnamento delle 12 ore di lezione, deve possedere, oltre all’eventuale titolo formativo rilasciato dalla stessa associazione di cui fa parte, anche una specifica competenza derivante dall’aver svolto attività di educazione stradale da almeno tre anni. Tale competenza, precisano le “Linee Guida” del MIUR, può essere documentata solo attraverso apposita dichiarazione, rilasciata dal Dirigente Scolastico (che se ne assume la piena responsabilità) della scuola presso la quale il personale docente ha svolto, nei tre anni, tale attività. Appare pertanto necessario che il Dirigente Scolastico richieda e acquisisca agli atti tutte le certificazioni dimostranti il possesso, da parte del docente designato (appartenente a tali organizzazioni), dei requisiti di idoneità stabiliti dalle “linee guida” per l’individuazione dei docenti che possono tenere i corsi. Nel merito va ricordato che chiunque ne abbia interesse e ne faccia richiesta (Ufficio Provinciale del D.T.T., genitori degli alunni, autoscuole, ecc.) può prendere visione del certificato attestante l’esperienza triennale che deve essere posseduta dal docente designato. Parimenti, per quegli istituti scolastici che intendano far svolgere i corsi per il conseguimento del CIGC ai propri docenti interni (senza, quindi, avvalersi di personale esterno specializzato), va precisato che i docenti designati devono anch’essi possedere la stessa esperienza formativa triennale, richiesta dalle “linee guida” al personale delle associazioni. Inoltre, per vedersi riconosciuta tale competenza, il docente interno deve dimostrare di aver svolto, presso l’istituto scolastico, attività di educazione stradale da almeno tre anni, certificate dal Dirigente Scolastico, che se ne assume la piena responsabilità. Gli insegnanti delle autoscuole, i carabinieri, i vigili urbani, ecc., non devono dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiamati, in quanto già abilitati professionalmente.

COME SI OTTIENE IL CIGC

Minorenni Devono obbligatoriamente frequentare un corso presso Istituti Scolastici o Autoscuole e devono sostenere l’esame.
Maggiorenni(divenuti tali prima del 1° ottobre 2005) che hanno presentato domanda fra l’1/07/05 e il 22/08/05 Non hanno avuto l’obbligo di frequentare il corso di formazione e neanche quello di sostenere l’esame, se avevano presentato istanza al D.T.T. nel periodo compreso fra il 1° luglio 2005 e il 22 agosto 2005.
Maggiorenni(divenuti tali prima del 1° ottobre 2005) che presentano domanda a partire dal 23/08/2005 Hanno l’obbligo di frequentare un corso di formazione esclusivamente presso un’autoscuola, ma non devono sostenere l’esame. Al termine del corso, l’autoscuola consegnerà l’attestato di frequenza.
Maggiorenni(divenuti tali dal 1° ottobre 2005) Hanno l’obbligo di sostenere l’esame, ma non sono tenuti a frequentare il corso preparatorio.

 

 

 
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