Legge quadro per il trasporto di persone E-mail
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sabato 04 luglio 2009

 

 

LEGGE

15 gennaio 1992, n. 21

(G.U. n. 18 del 23.1.1992)

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di

 

linea (11).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autoservizi pubblici non di linea

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto

collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto

ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che

vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non

continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

Art. 2

Servizio di taxi

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale

o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo

stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate

amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del

servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno

dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la

prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni

amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui

stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina

comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le

disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione

interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio

delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della

stessa.

Art. 3 (6)

Servizio di noleggio con conducente

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione

animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e

veicoli a trazione animale.

04/07/2009

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza,

presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o

viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i

pontili di attracco.

3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel

territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 4

Competenze regionali

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone

mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1), e nel quadro dei principi fissati dalla presente

legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i

regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti

locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche

di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi

di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle

funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi

pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati

comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano

in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette

commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di

categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli

utenti.

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire

norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel

rispetto delle competenze comunali.

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto

speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5

Competenze comunali

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici

non di linea, stabiliscono:

Art. 5-bis (7)

Accesso nel territorio di altri comuni

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la

regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle

aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da

altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con

autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente

legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il

pagamento di un importo di accesso.

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di

taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 6

Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il

ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di

abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del

testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito

dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato

dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24

marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione

regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare

riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui

al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della

licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del

servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di

veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del

titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio

determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio

con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di

licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio

di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

Art. 7

Figure giuridiche

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per

l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della

propria attività, possono:

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione

agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione

precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli

organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o

l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso

almeno un anno dal recesso.

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle

imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (2);

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a

proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle

norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla

legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla

lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

Art. 8

Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del

servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali,

attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la

disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o

associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è

ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio

del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e

dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece

ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per

l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un

medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e

dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercìti

con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

3. (8) Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio

con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una

sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha

rilasciato l'autorizzazione.

4. L'avere esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della

licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato

dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo,

costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio

di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 9

Trasferibilità delle licenze

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del

servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona

dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei

requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere

trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in

possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine

massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi

appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6

ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne

attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo

cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 10

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti

temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e

in possesso dei requisiti prescritti:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia,

infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono

farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in

possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di

lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A

tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per

sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di

cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962.

Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di

lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo

nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può

essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non

superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per

l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello

svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo

di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice

civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle

sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente

legge.

Art. 11

Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per

l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare

liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con

partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque

destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite

comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.

3. (8) Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è

vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia

esercìto il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con

conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno

della rimessa. I comuni in cui non è esercìto il servizio taxi possono autorizzare i

veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su

aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con

conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla

circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

4. (8) Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono

effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio

con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato

l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a

destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel

servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da

parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per chiamata alle armi;

c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli

immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree

pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di

circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le

organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono,

nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga

in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse

chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi

prospicienti il transito dei passeggeri.

Art. 11-bis (7)

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 (9) e 86 (10) del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei

conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto

disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

Art. 12

Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato,

attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza

dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno

luminoso con la scritta "taxi".

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine

ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio

comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno

del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta

"noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile,

dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero

progressivo.

6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme

a) fogli vidimati e con progressione numerica;

b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà

essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

1) targa veicolo;

2) nome del conducente;

3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;

4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del

veicolo per un periodo di due settimane.

a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda

inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.

per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio

successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo (3).

7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al

servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di

marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi

sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (4).

Art. 13

Tariffe

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati

dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base

di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il

servizio extra urbano.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è

direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato

senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore

della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un

tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con

conducente.

Art. 14

Disposizioni particolari

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti

portatori di handicap.

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per

stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di

handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al

trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della

legge 30 marzo 1971, n. 118 (5), e del regolamento approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio

compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in

concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e

dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al

servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre consentito che le

autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre

agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

Art. 15

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della

presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti

di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

__________

NOTE

3.7.2009

Modificata nota 11 per effetto del DL 1.7.2009, n. 78.

16.4.2009

Aggiunta nota 11 per effetto del DL 10.2.2009 n. 5 convertito, con modificazioni, nella legge 9.4.2009

n. 33.

Viene sospesa fino al 30 giugno 2009 l'efficacia delle modifiche apportate con legge 27.2.2009 n. 14

(Modificati artt. 3, 8 e 11 e aggiunti artt. 5 bis e 11 bis)

2.3.2009

Modificati artt. 3, 8 e 11 e aggiunti artt. 5 bis e 11 bis per effetto della legge 27.2.2009 n. 14 di

conversione del DL 30.12.2008 n. 207.

Sono state previste maggiori limitazioni nell'esercizio dell'attività di noleggio con conducente rispetto a

quella di taxi e per entrambe le attività, fermo restando le sanzioni previste dal CDS, sono state

graduate le sanzioni amministrative con la previsione di:

a) un mese di sospensione dal ruolo alla prima inosservanza;

b) due mesi di sospensione dal ruolo alla seconda inosservanza;

c) tre mesi di sospensione dal ruolo alla terza inosservanza;

d) la cancellazione dal ruolo alla quarta inosservanza.

(1) Vedasi "banca dati ITER" pag. 014028.

(2) Vedasi "banca dati ITER" pag. 013528.

(3) Vedasi DM 19 novembre 1992 (in "la motorizzazione 1992" pag. 92604 o "codice della strada" pag. 085.00.09).

(4) Vedasi DM 15 dicembre 1992 n. 572 (in "la motorizzazione 1993" pag. 93201 o "codice della strada" pag. 085.00.10).

(5) Vedasi "codice della strada" pag. 188.01.01.

(6) Articolo così sostituito dal DL 30.12.2008 n. 207 convertito, con modificazioni, nella legge 27.2.2009 n. 14 (in "banca dati ITER"

pag. 066924 o "la motorizzazione 2008" pag. 2008/414 o "codice della strada" pag. E.236).

(7) Articolo inserito dal DL 30.12.2008 n. 207 convertito, con modificazioni, nella legge 27.2.2009 n. 14 (in "banca dati ITER" pag.

066924 o "codice della strada" pag. E.236).

(8) Comma così sostituito dal DL 30.12.2008 n. 207 convertito, con modificazioni, nella legge 27.2.2009 n. 14 (in "banca dati ITER"

pag. 066924 o "codice della strada" pag. E.236).

(9) Vedasi "codice della strada" pag. 085.00.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/28.

(10) Vedasi "codice della strada" pag. 086.00.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/29.

(11) Il DL 10.2.2009 n. 5 convertito, con modificazioni, nella legge 9.4.2009 n. 33 all'art. 7-bis, successivamente modificato dal DL

1.7.2009 n. 78 ha previsto che: "1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in

materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro

costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30

dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 dicembre

2009.".


 

 
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