Revoca patente di guida disposta dal Prefetto E-mail
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sabato 04 luglio 2009

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per la motorizzazione

Divisione 6

Prot. n. 58741

Roma, 9 giugno 2009

OGGETTO:

accessoria. Criteri applicativi art. 219, comma 3 bis, Codice della strada.

Revoca patente di guida disposta dal Prefetto quale sanzione amministrativa

In riferimento all'oggetto, al fine di dirimere i dubbi interpretativi posti da numerosi uffici della

motorizzazione in ordine alle modalità per il conseguimento di un nuovo documento di guida a seguito

di revoca prefettizia di precedente patente di guida disposta, ad esempio, ai sensi degli artt. 218 c. 6 (1)

e 219 del C.d.S., (2) si rappresenta che il Ministero dell'Interno, concordando con la scrivente divisione

sulla necessità di una uniformità di orientamento, ha fornito, con nota n. 2079 del 29.4.2009

chiarimenti in merito.

In particolare - dopo aver richiamato l'esclusività della cognizione del giudice ordinario nelle

impugnative di cui trattasi - per quanto attiene alla decorrenza del termine da cui calcolare l'anno per il

conseguimento del nuovo documento di guida il predetto Ministero è dell'avviso che "ove non sia stato

presentato ricorso, la definitività del provvedimento si consegua a partire dal giorno successivo

all'ultimo utile per l'impugnazione del provvedimento prefettizio, regolarmente notificato; in caso

contrario dalla scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione contro la eventuale

sentenza sfavorevole al ricorrente, qualora questi abbia fatto opposizione all'ordinanza prefettizia

dinanzi al giudice ordinario".

Si invitano codesti Uffici a conformarsi alle direttive di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. arch. Maurizio Vitelli

__________

NOTE

In caso di revoca della patente di guida disposta dal Prefetto quale sanzione amministrativa

accessoria, il termine da cui calcolare l'anno per il conseguimento del nuovo documento di guida

decorre:

- dal giorno successivo all'ultimo utile per l'impugnazione del provvedimento prefettizio regolarmente

notificato, qualora non sia stato presentato ricorso;

- dalla scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione contro la eventuale sentenza

sfavorevole al ricorrente, qualora sia stata fatta opposizione all'ordinanza prefettizia dinanzi al giudice

ordinario.

OGGETTO: Revoca patente di guida disposta dal Prefetto quale sanzione amministrativa

accessoria. Criteri applicativi art. 219, comma 3 bis, Codice della strada.

(1) Vedasi "codice della strada" pag. 218.00.00 o "la patente di guida" pag. 1992.04/78.

(2) Vedasi "codice della strada" pag. 219.00.00 o "la patente di guida" pag. 1992.04/80.


 

 
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