| Revoca patente di guida disposta dal Prefetto |
|
| sabato 04 luglio 2009 | |
|
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale per la motorizzazione Divisione 6 Prot. n. 58741 Roma, 9 giugno 2009
OGGETTO: accessoria. Criteri applicativi art. 219, comma 3 bis, Codice della strada. In riferimento all'oggetto, al fine di dirimere i dubbi interpretativi posti da numerosi uffici della motorizzazione in ordine alle modalità per il conseguimento di un nuovo documento di guida a seguito di revoca prefettizia di precedente patente di guida disposta, ad esempio, ai sensi degli artt. 218 c. 6 (1) e 219 del C.d.S., (2) si rappresenta che il Ministero dell'Interno, concordando con la scrivente divisione sulla necessità di una uniformità di orientamento, ha fornito, con nota n. 2079 del 29.4.2009 chiarimenti in merito. In particolare - dopo aver richiamato l'esclusività della cognizione del giudice ordinario nelle impugnative di cui trattasi - per quanto attiene alla decorrenza del termine da cui calcolare l'anno per il conseguimento del nuovo documento di guida il predetto Ministero è dell'avviso che "ove non sia stato presentato ricorso, la definitività del provvedimento si consegua a partire dal giorno successivo all'ultimo utile per l'impugnazione del provvedimento prefettizio, regolarmente notificato; in caso contrario dalla scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione contro la eventuale sentenza sfavorevole al ricorrente, qualora questi abbia fatto opposizione all'ordinanza prefettizia dinanzi al giudice ordinario". Si invitano codesti Uffici a conformarsi alle direttive di cui sopra. IL DIRETTORE GENERALE dott. arch. Maurizio Vitelli __________ NOTE In caso di revoca della patente di guida disposta dal Prefetto quale sanzione amministrativa accessoria, il termine da cui calcolare l'anno per il conseguimento del nuovo documento di guida decorre: - dal giorno successivo all'ultimo utile per l'impugnazione del provvedimento prefettizio regolarmente notificato, qualora non sia stato presentato ricorso; - dalla scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione contro la eventuale sentenza sfavorevole al ricorrente, qualora sia stata fatta opposizione all'ordinanza prefettizia dinanzi al giudice ordinario. OGGETTO: Revoca patente di guida disposta dal Prefetto quale sanzione amministrativa accessoria. Criteri applicativi art. 219, comma 3 bis, Codice della strada. (1) Vedasi "codice della strada" pag. 218.00.00 o "la patente di guida" pag. 1992.04/78. (2) Vedasi "codice della strada" pag. 219.00.00 o "la patente di guida" pag. 1992.04/80.
|
| < Prec. | Pros. > |
|---|








