| Riduzione importi ravvedimento operoso |
|
| mercoledì 17 dicembre 2008 | |
|
Il giorno 29 novembre 2008 è stato pubblicato il DL 185 che all’articolo 16 comma 5 introduce importanti variazioni alle modalità di calcolo del Ravvedimento Operoso.
MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE. DL 185 - Art. 16 comma 5) Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese 5) Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo"; b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo"; c) al comma 1, lettera c), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo". DL 185 - Art. 36 Entrata in vigore 1) Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. (29/11/2008) DLG 472 - Art. 13 Ravvedimento 1) La sanzione è ridotta, sempre ché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3) Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. |
| < Prec. | Pros. > |
|---|








