Ultriore proroga codice antifalsificazione E-mail
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domenica 22 novembre 2009

 

 

 

 

 

OGGETTO: Immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia e provenientida altri Stati membri della U.E. – Circolare DTT - Agenzia delle Entrate n. 3del 2 febbraio 2009 e circolare prot. n. 61627 del 16 giugno 2009. Ulterioreproroga dei termini per la richiesta del codice di antifalsificazione.

Nel corso dell’incontro svoltosi in data 14 ottobre 2009 con rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, si è avuto modo di esaminare lo stato di attuazione delledisposizioni concernenti il rilascio del codice di antifalsificazione, utile al fine della immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario e ceduti direttamentedalle filiali delle Case costruttrici estere ad operatori residenti nel territorio italiano, e delleproblematiche applicative che vi sono connesse.

 

 

 

Roma, 29 ottobre 2009

prot. n. 93994

 


In tale sede si è convenuto di poter estendere la possibilità del rilascio dei predetticodici di antifalsificazione anche alle Case costruttrici che, pur non disponendo di filiali in Italia, si avvalgano ai fini commerciali di mandatari unici ed esclusivi.
Deve quindi trattarsi di imprese o società costituite in Italia, regolarmente iscritte nelregistro delle imprese, che abbiano stipulato con la Casa costruttrice un contratto dimandato in esclusiva per la commercializzazione in Italia dei veicoli dalla stessa fabbricati.
Peraltro, deve ritenersi ammissibile, per le finalità di cui alla presente circolare, checiascuna delle predette imprese o società operi quale mandatario unico ed esclusivo di più Case costruttrici.
Ricorrendo l’ipotesi in esame, il codice di antifalsificazione è richiesto direttamente acura della Casa costruttrice interessata, indicando la denominazione e la sede del propriomandatario unico ed esclusivo nonché le generalità del proprio rappresentante in Italia, cui sono stati demandati gli adempimenti relativi alla procedura omologativa, munito del potere di annotare il codice stesso sul COC o sulla dichiarazione per l’immatricolazione.
Ciò posto, al fine di consentire a tutti gli operatori interessati di poter adottare le necessarie iniziative organizzative, il termine del 1° novembre 2009, fissato con la richiamata circolare prot. n. 61627 del 16 giugno 2009, è prorogato al 1 Gennaio 2010.
Pertanto, i veicoli muniti di COC emessi sino al 31 dicembre 2009 compreso, ma non dotati di codice di antifalsificazione, potranno comunque essere immatricolati, in deroga alle disposizioni vigenti, senza che sia necessaria né l’abilitazione alla immatricolazione né la validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del dato relativo all’adempimento degli obblighi IVA, purchè vengano prodotte, in sostituzione, le autocertificazioni allegate alla circolare n. 3 del 2 febbraio 2009 ovvero, nell’ipotesi in cui la Casa Costruttrice si avvalga di mandatari unici ed esclusivi, venga prodotta l’autocertificazione il cui prototipo viene allegato alla presente circolare.

Viceversa, l’immatricolazione dei veicoli muniti di COC rilasciati a decorrere dal 1°Gennaio 2010 e non muniti di codice di antifalsificazione potrà essere consentita solo previa abilitazione alla immatricolazione e validazione circa l’assolvimento degli obblighi IVA.

IL CAPO DIPARTIMENTO

 

(Dott. Ing. Amedeo Fumero)

 

 

 

 

 

MN

 
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