Ecoincentivi finanziaria 2007 E-mail
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mercoledì 19 marzo 2008

La legge finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) ha introdotto una serie di agevolazioni destinate a favorire l’acquisto dei veicoli ecologici e la demolizione dei veicoli più inquinanti.


 

1) MOTOCICLI
 

E’ previsto un contributo e l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a favore di chi rottama un motociclo “euro 0” ed acquista un motociclo nuovo “euro 3”.
Più esattamente:
- il contributo, erogato dallo Stato per i costi di rottamazione, è pari ad un massimo di € 80 ed è anticipato dal venditore del motociclo nuovo;
- l’esenzione dal pagamento del “bollo auto” per il motociclo nuovo “euro 3” vale invece per
le prime cinque annualità.
Per godere di questi benefici la legge richiede 2 ulteriori condizioni:
- il contratto d’acquisto del motociclo nuovo deve essere firmato nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2006 e il 31 dicembre 2007;
- il motociclo nuovo deve essere immatricolato entro il 31 marzo 2008.


 

2) AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO
 

E’ previsto un contributo e l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a favore di chi rottama una autovettura o un autoveicolo ad uso promiscuo “euro 0” o “euro 1” ed acquista una autovettura nuova “euro 4” o “euro 5”, che emette non oltre 140 grammi di CO2 al km.

Più esattamente:
- il contributo è di € 800 ed è anticipato dal venditore dell’autovettura nuova;
- l’esenzione dal pagamento del “bollo auto” per l’auto nuova “euro 4” o “euro 5” vale invece per le prime 2 annualità. L’esenzione è elevata a 3 annualità se l’autovettura ha cilindrata inferiore a 1300 cc. o, se di cilindrata superiore o uguale a 1300 cc., è acquistata da persona il cui nucleo familiare (documentato da certificato di stato di famiglia) è formato da almeno 6 componenti non intestatari di altri autoveicoli.
 

Per godere di questi benefici la legge richiede 2 ulteriori condizioni:
- il contratto d’acquisto dell’auto nuova deve essere firmato nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2007;
- l’auto nuova deve essere immatricolata entro il 31 marzo 2008.
 

3) AUTOCARRI
 

E’ previsto un contributo di € 2.000, anticipato dal venditore dell’autocarro nuovo, a favore di chi rottama un autocarro “euro 0” o “euro 1” (che abbia sin dalla prima immatricolazione la stessa categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate) e acquista un autocarro “euro 4” o “euro 5” di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate.

Per godere di questo beneficio la legge richiede 2 ulteriori condizioni:
- il contratto d’acquisto dell’autocarro nuovo deve essere firmato nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2007;
- l’autocarro nuovo deve essere immatricolato entro il 31 marzo 2008.
 

4) AUTOVETTURE ED AUTOCARRI CON ALIMENTAZIONE, ESCLUSIVA O DOPPIA, A GAS METANO O GPL, ALIMENTAZIONE ELETTRICA O AD IDROGENO.
 

E’ previsto un contributo a favore di chi acquista una autovettura o un autocarro nuovo, omologato dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno.

Più esattamente:
- il contributo, anticipato dal venditore del veicolo, è di € 1.500
- e aumenta di ulteriori € 500 se il veicolo ha emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro; il limite di emissioni cui fare riferimento è quello riportato sulla carta di circolazione del veicolo.
Per godere di questo beneficio, che è cumulabile con i benefici previsti ai precedenti punti 2 e 3, la legge richiede 2 ulteriori condizioni:
- il contratto d’acquisto del veicolo deve essere firmato nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2009;
- il veicolo nuovo deve essere immatricolato entro il 31 marzo 2010.
 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che, in caso di veicoli con doppia alimentazione, il limite di emissioni a cui fare riferimento è quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante riportato nella carta di circolazione.

Ai veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica o a idrogeno, che non emettono Co2, il beneficio si applica nella misura piena di 2000 Euro.


 

5) ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE E/O AUTOVEICOLI TRASPORTO PROMISCUO
 

E’ previsto un contributo a favore di chi rottama un’autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo “euro 0” o “euro 1” , senza acquistare un veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data di rottamazione.

Più esattamente:
- il contributo, anticipato dal demolitore autorizzato al quale è consegnato l’autoveicolo per la rottamazione, è pari ad un massimo di € 80 (in pratica il contributo copre fino a € 80 i costi per la rottamazione e per la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico);
- è previsto inoltre il rimborso dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale nell’ambito del comune di residenza e di domicilio, se colui che effettua la rottamazione non risulta intestatario di veicoli registrati.


 

IMPORTANTE
 

- I benefici descritti ai punti 1, 2, 3 si applicano anche nel caso in cui il veicolo demolito è intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

- L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, prevista per i benefici descritti ai punti 1 e 2, è, sempre che siano presenti di tutti i requisiti richiesti, del tutto automatica, per cui non necessario presentare alcuna domanda.
 

- Sono esclusi dagli ecoincentivi i veicoli cosiddetti a “Km zero” e i veicoli già immatricolati all’estero.
 

- E’ possibile godere degli ecoincentivi anche nel caso in cui la demolizione del veicolo sia stata effettuata in data anteriore a quella di acquisto del veicolo nuovo purchè, sia la rottamazione che l’acquisto del veicolo, siano effettuati nel periodo 3 ottobre 2006 – 31 dicembre 2007. Il proprietario che ha effettuato personalmente la radiazione del veicolo consegnerà al rivenditore auto la copia del certificato di rottamazione rilasciato dal centro di raccolta autorizzato.
 

- Per le radiazioni effettuate in data successiva all’acquisto del veicolo nuovo sia la consegna al demolitore che la radiazione al PRA dovranno essere effettuate entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo.


 

CASISTICHE PARTICOLARI

Rottamazione o acquisto di veicoli intestati a persone giuridiche:

le persone giuridiche (Società, Enti ecc.) possono usufruire degli ecoincentivi purchè sia il veicolo nuovo che quello da rottamare sia intestato alla persona giuridica, fatta eccezione per quelle Società che esercitano attività di rivendita e produzione di veicoli che la legge Finanziaria 2007 esclude espressamente.

Non può, invece, usufruire degli incentivi la persona fisica (che rivesta la qualità di socio, amministratore, sindaco o titolare di altre cariche nella società) che acquisti un veicolo nuovo e rottami un veicolo intestato alla persona giuridica.

Eredi

Se il veicolo da rottamare è intestato a un soggetto deceduto l’erede può beneficiare degli ecoincentivi allegando alla formalità di radiazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio/di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale si dichiara la qualità di erede e la data in cui è avvenuto il decesso; in alternativa potrà essere allegata fotocopia dell’atto di accettazione di eredità.

In presenza di più eredi, solo uno di questi, può godere dei benefici allegando alla formalità di radiazione una dichiarazione di consenso sottoscritta dagli altri coeredi e corredata della fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori.

Per i casi in cui vi sia rottamazione di un Autoveicolo Euro 0 o Euro 1 senza sostituzione con un veicolo nuovo possono beneficiare degli ecoincentivi solo i veicoli ereditati con successione aperta a partire dal 1° gennaio 2007 fino al 31/12/2007.

Invece, nei casi in cui il veicolo non ecologico venga sostituito con un nuovo veicolo ecologico, possono beneficiare degli incentivi solo i veicoli da rottamare ereditati con successione aperta a partire dal 3 ottobre 2006 fino al 31/12/2007.

Cointestazione

Possono godere degli ecoincentivi anche i veicoli nuovi cointestati a due o più soggetti in cambio della rottamazione di un veicolo intestato a uno solo di questi soggetti o a un familiare convivente di uno dei cointestatari risultante dallo stato di famiglia.

Gli incentivi sono concessi anche quando venga consegnato per la rottamazione un veicolo intestato a due o più persone non legate tra di loro da rapporti di familiarità e il veicolo nuovo venga intestato a uno solo di questi soggetti o a un suo familiare convivente; in questo caso alla formalità di radiazione al PRA verrà allegata una dichiarazione di consenso degli altri cointestatari con allegata fotocopia del documento di identità dei sottoscriventi.

Leasing

I locatari (cioè acquirenti in leasing) del veicolo nuovo possono godere degli incentivi rottamando un veicolo Euro 0 o Euro 1 intestato a loro stessi o a un familiare convivente risultante dallo stato di famiglia.

Il veicolo, come di consueto, verrà intestato alla Società di leasing.

Benefici richiesti da Società che hanno variato la denominazione sociale

Possono essere concessi gli ecoincentivi anche alle Società che abbiano variato la sola denominazione sociale mantenendo lo stesso numero di codice fiscale (senza effettuare l’aggiornamento del dato al PRA) e acquistino un veicolo nuovo in cambio della rottamazione di un veicolo intestato con la vecchia denominazione (purchè la variazione sia stata regolarmente annotata presso il registro delle imprese).

 
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