Ecoincentivi finanziaria 2008 E-mail
Valutazione utente: / 0
ScarsoOttimo 
domenica 02 marzo 2008

ECOINCENTIVI 2008
Il Decreto Legge n. 248/2007, così come convertito dalla legge n. 31/2008 - pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29/02/2008 - ha previsto, anche per l’anno 2008, le
agevolazioni per l’acquisto dei veicoli ecologici e la demolizione dei veicoli più inquinanti.
I nuovi provvedimenti introducono alcune novità ispirate ad incentivare l’acquisto di mezzi
a più ridotta emissione di CO2.
Il dettaglio delle misure adottate, con la specifica dei requisiti richiesti, è descritto qui sotto.

1) MOTOCICLI
Sono state prorogate al 29/02/2008 le agevolazioni, già previste dalla Finanziaria 2007, a
favore di coloro che rottamano un motociclo “euro 0” ed acquistano un motociclo nuovo
“euro3”.
Più esattamente:
- il contributo, erogato dallo Stato per i costi di rottamazione, è pari ad un massimo di €
80 ed è anticipato dal venditore del motociclo nuovo;
- l’esenzione dal pagamento del “bollo auto” per il motociclo nuovo “euro 3” riguarda le
prime cinque annualità.
Per godere di questi benefici, la legge richiede due ulteriori condizioni:
- il contratto d’acquisto del motociclo nuovo deve essere firmato nel periodo compreso
dal 1° gennaio 2008 al 29 febbraio 2008;
- la demolizione del motociclo deve avvenire entro il 31/3/2008.
A decorrere dal 1° marzo 2008 e fino al 31 dicembre 2008 entrano in vigore ulteriori
disposizioni per chi rottama un motociclo o un ciclomotore “euro 0” ed acquista un
motociclo nuovo “euro 3” con cilindrata fino a 400 cc.
Più precisamente:
- un contributo per l’acquisto del nuovo motociclo di 300 euro;
- l’esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità;
- un contributo per i costi di rottamazione pari ad un massimo di 80 euro nel caso in cui
venga rottamato un motociclo e di 30 euro se si rottama un ciclomotore.

2) AUTOVETTURE
E’ previsto un contributo e l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a favore
di chi rottama una autovettura o un autoveicolo ad uso promiscuo “euro 0”, “euro 1” o
“euro 2” (quest’ultimo immatricolato entro il 31/12/1996) ed acquista un’autovettura nuova
“euro 4” o “euro 5” che emette fino a 140 grammi di CO2 per chilometro, oppure fino a 130
grammi di CO2 per chilometro se alimentata a diesel.
Più esattamente:
- il contributo è di € 700 ed è anticipato dal venditore dell’auto nuova; sale a € 800 in
caso di acquisto di auto nuova di categoria “euro 4” o “euro 5” che emette fino a 120
grammi di CO2 per chilometro.
In caso di demolizione di due autoveicoli, purchè di proprietà di familiari conviventi
risultanti dallo stato di famiglia, il contributo è aumentato di ulteriori € 500;
- l’esenzione dal pagamento del bollo auto per l’auto nuova “euro 4”o “euro 5” è prevista
per una annualità ma è aumentata a tre annualità se il veicolo rottamato è “euro 0”
Per godere di questi benefici, la legge richiede inoltre che:
- il contratto d’acquisto dell’autovettura nuova sia firmato tra il 1° gennaio 2008 e il 31
dicembre 2008;
- l’autovettura nuova va immatricolata entro il 31 marzo 2009.

3) AUTOCARRI, AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO, AUTOVEICOLI PER
TRASPORTI SPECIFICI, AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE, AUTOCARAVAN.
E’ previsto un contributo, anticipato dal venditore del veicolo nuovo, per chi rottama un
autocarro, un autoveicolo per trasporto promiscuo, un autoveicolo per trasporto specifico,
un autoveicolo per uso speciale o un autocaravan, di categoria “euro 0” o “euro 1”
(quest’ultimo immatricolato entro il 31 dicembre 1998) di peso complessivo fino a 3,5
tonnellate e ne acquista uno nuovo di categoria “euro 4”.
Più esattamente, il contributo è:
- di € 1.500 se il veicolo è di peso complessivo inferiore a 3 tonnellate;
- di € 2.500 se il veicolo è di peso complessivo da 3 a 3,5 tonnellate;
Per godere di questo beneficio, la legge richiede ulteriori condizioni:
- il contratto d’acquisto dell’autoveicolo nuovo deve essere firmato nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008;
- l’autoveicolo nuovo deve essere immatricolato entro il 31 marzo 2009;
- l’autoveicolo rottamato e quello nuovo devono essere della medesima tipologia ed
entro il medesimo limite di massa.

4) AUTOVETTURE E AUTOCARRI CON ALIMENTAZIONE, ESCLUSIVA O DOPPIA, A
GAS METANO O GPL, ALIMENTAZIONE ELETTRICA O A IDROGENO.
E’ stato confermato, anche per l’anno 2008, il contributo a favore di chi acquista
un’autovettura o un autocarro nuovo, omologato dal costruttore per la circolazione anche
mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL,
alimentazione elettrica ovvero a idrogeno.
Più esattamente:
- il contributo, anticipato dal venditore del veicolo, è di € 1.500;
- il contributo è aumentato di ulteriori € 500, se il veicolo ha emissioni di CO2 inferiori a
120 grammi per chilometro (il limite di emissioni cui fare riferimento è quello riportato
sulla carta di circolazione del veicolo).
Per godere di questo beneficio la legge richiede due ulteriori condizioni:
- il contratto di acquisto del veicolo deve essere firmato nel periodo compreso tra il 3
ottobre 2006 e il 31 dicembre 2009;
- il veicolo nuovo deve essere immatricolato entro il 31 marzo 2010;
In caso di veicoli con doppia alimentazione, il limite di emissioni a cui fare riferimento è
quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante riportato nella carta di circolazione.
Ai veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica o a idrogeno, che non emettono
CO2, il beneficio si applica nella misura piena di € 2.000.
E’ infine prevista l’erogazione di incentivi pari a 350 euro per le installazioni di impianti a
GPL e di 500 euro per l’installazione di quelli a metano.

5) ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO SENZA
ACQUISTO DI VEICOLO NUOVO.
E’ previsto un contributo a favore di chi rottama un’autovettura o un autoveicolo ad uso
promiscuo “euro 0”, “euro 1”, o “euro 2”, questi ultimi immatricolati entro il 31/12/1998,
senza acquistare un veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data di rottamazione.
Più esattamente, secondo le modalità previste da un decreto interministeriale da emanare:
- il contributo, anticipato dal demolitore autorizzato al quale è consegnato il veicolo, è
fino a € 150 (in pratica il contributo copre fino a € 150 i costi per la rottamazione e per
la radiazione al Pubblico Registro Automobilistico);
- è previsto il rimborso per tre annualità dell’abbonamento al trasporto pubblico locale,
nell’ambito del comune di residenza, di domicilio, o del comune ove è ubicata la sede
di lavoro. In alternativa, chi rottama un veicolo “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”
(quest’ultimo immatricolato entro il 31/12/1998) e non è intestatario di altri veicoli, può
usufruire di un contributo di € 800 (fino ad esaurimento dei finanziamenti governativi)
per fruire del servizio di “car sharing”.

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE:
- si ritiene che, come previsto nella precedente Finanziaria, i benefici descritti ai punti 1,2
e 3 si applicano anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a un familiare
convivente, risultante dallo stato di famiglia;
- l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, prevista per i benefici descritti ai
punti 1) e 2), purchè siano presenti tutti i requisiti richiesti, è automatica, per cui non è
necessario presentare alcuna domanda;
- si ritiene siano ancora esclusi dagli ecoincentivi, i veicoli cosiddetti a “Km 0” e i veicoli
già immatricolati all’estero;
- per le radiazioni effettuate in data successiva all’acquisto del veicolo nuovo, sia la
consegna al demolitore che la radiazione al PRA, vanno effettuate entro 15 giorni dalla
data di consegna del veicolo nuovo.

Fonte ACI
 
< Prec.   Pros. >