MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE
6 novembre 2015
(G.U. n. 299 del 24.12.2015)
Fissazione del prezzo di vendita delle targhe per l’anno 2015.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, che disciplina lo svolgimento dei compiti di consulenza e di assistenza, nonché di adempimenti ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare l’art. 101, comma 1, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall’art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
Visto l’art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, che prevede che l’importo della maggiorazione prevista dal richiamato art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel caso in cui la targa di prova sia prodotta dai soggetti di cui alla richiamata legge 8 agosto 1991, n. 264;
Visto l’art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che, nei casi in cui sia prevista l’acquisizione, tra l’altro, di assensi di amministrazioni pubbliche per l’adozione di provvedimenti amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni comunicano il predetto assenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento;
Vista la lettera del 29 aprile 2015, protocollo n. DT 35594, con cui il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi, così come determinati dalla Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture, eseguite dal Poligrafico e Zecca dello Stato, alle pubbliche amministrazioni;
Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 giugno 2015 con cui è stato richiesto il prescritto sentito al Ministero dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi è fissato nella misura seguente:
Tipo di targa
|
Costo di produzione
|
Con IVA 22%
|
Quota di maggiorazione
|
Prezzo di vendita
|
AUTOVEICOLI
|
||||
Targa anteriore + targa posteriore di formato A comprensive dei tasselli autoadesivi
|
22,83
|
27,85
|
13,93
|
41,78
|
– per le province di:
Aosta, Bolzano, Trento.
|
24,96
|
30,45
|
15,23
|
45,68
|
Targa anteriore + targa posteriore di formato B comprensive dei tasselli autoadesivi
|
22,61
|
27,58
|
13,79
|
41,37
|
– per le province di:
Aosta, Bolzano, Trento
|
24,76
|
30,21
|
15,10
|
45,31
|
– Escursionisti esteri
Targa anteriore + targa posteriore comprensive dei bollini autoadesivi
|
18,12
|
22,11
|
11,05
|
33,16
|
– CC, CD, NU
Targa anteriore + targa posteriore
|
18,12
|
22,11
|
11,05
|
33,16
|
RIMORCHI
|
||||
Rimorchi
|
13,52
|
16,49
|
8,25
|
24,74
|
Rimorchi Escursionisti Esteri
|
10,56
|
12,88
|
6,44
|
19,32
|
Ripetitrici tipo A e tipo B
|
13,52
|
16,49
|
8,25
|
24,74
|
Ripetitrici Escursionisti Esteri
|
10,56
|
12,88
|
6,44
|
19,32
|
MOTOVEICOLI
|
||||
Targa posteriore comprensiva di tasselli autoadesivi
|
12,16
|
14,84
|
7,42
|
22,26
|
– per le province di:
Aosta, Bolzano, Trento
targa posteriore comprensiva di tasselli autoadesivi
|
13,22
|
16,13
|
8,06
|
24,19
|
Escursionisti esteri comprensive di bollini autoadesivi
|
10,04
|
12,25
|
6,12
|
18,37
|
MACCHINE AGRICOLE
|
||||
Posteriore
|
10,04
|
12,25
|
6,12
|
18,37
|
Rimorchi
|
10,56
|
12,88
|
6,44
|
19,32
|
Ripetitrici
|
10,04
|
12,25
|
6,12
|
18,37
|
MACCHINE OPERATRICI
|
||||
Semoventi
|
10,04
|
12,25
|
6,12
|
18,37
|
Trainate
|
10,56
|
12,88
|
6,44
|
19,32
|
Ripetitrici
|
10,04
|
12,25
|
6,12
|
18,37
|
PROVA
|
||||
Posteriore
|
10,04
|
12,25
|
6,12
|
18,37
|
Rilascio dai soggetti di cui alla L. 264/91
|
6,12
|
6,12
|
||
CICLOMOTORI
|
||||
Posteriore
|
7,42
|
9,05
|
4,53
|
13,58
|
POLIZIA LOCALE
|
||||
Autoveicoli formato A
|
22,83
|
27,85
|
13,93
|
41,78
|
Motoveicoli
|
12,16
|
14,84
|
7,42
|
22,26
|
Ciclomotori
|
7,42
|
9,05
|
4,53
|
13,58
|
Art. 2
1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Acquisto targhe veicoli a motore.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2015
Il Ministro: DELRIO
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 1, foglio n. 3559.