MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
OGGETTO: Cessazione dalla circolazione su strada di macchine agricole. Casi particolari.
Premessa
Com’è noto, l’art. 110 c.d.s disciplina l’immatricolazione di talune categorie di macchine agricole ed individua, con elencazione tassativa, i soggetti che ne possono essere intestatari (aziende agricole e forestali, imprese che effettuano lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici).
La medesima norma, tuttavia, impone l’obbligo dell’immatricolazione unicamente al fine della circolazione su strada, tenuto conto che le predette macchine, per loro caratteristica tecnica, sono destinate ad essere utilizzate prevalentemente all’interno dei terreni agricoli o comunque delle aree adibite a lavorazioni agromeccaniche.
Pertanto, dalla lettera della norma in esame deriva che, per regola generale, le macchine agricole non sono assoggettate ad immatricolazione e che quest’ultima costituisce solo un’eccezione motivata dalla esigenza, laddove, sussistente, di circolare su strada.
Conseguentemente, così come si rende possibile che una macchina agricola non venga mai immatricolata per tutto il corso del proprio ciclo vitale, deve riconoscersi anche la possibilità che una macchina agricola già immatricolata cessi dalla circolazione su strada nei casi in cui:
- lo stesso intestatario intenda utilizzarla esclusivamente all’interno di aree agricole o forestali, senza necessità che venga fatta circolare su strada; in tal caso, sono escluse le macchine agricole intestate a nome di imprese che esercitano attività di locazione senza conducente;
- venga trasferita (inter vivos o mortis causa) in proprietà ad altro soggetto che, stante le disposizioni dell’art. 110 c.d.s., non potrebbe richiederne l’intestazione a proprio nome (ad es. perché non titolare di azienda agricola) o che comunque non abbia l’esigenza di farla circolare su strada.
- non si tratti di trattrici agricole, in quanto tali iscritte nel pubblico registro automobilistico, la cui cessazione dalla circolazione è disciplinata pertanto da disposizioni inderogabili in via meramente amministrativa;
- non sussistano eventuali vincoli derivanti dall’aver beneficiato di incentivi pubblici all’atto dell’acquisto della macchina agricola per la quale si chiede la cessazione dalla circolazione.
Procedura
Ai fini della cessazione dalla circolazione su strada, l’intestatario del veicolo (o l’erede, se ricorre il caso) presenta istanza presso l’UMC competente per territorio, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica, allegando:
- l’attestazione di versamento di € 10,20 sul c.c.p. n. 9001 (tariffa di motorizzazione dovuta ai sensi della legge n. 870/1986 ) e di € 32,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposte di bollo);
- la targa e la carta di circolazione;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, conforme allo schema di cui all’allegato alla presente circolare.
Ricevuta la documentazione, l’UMC procede agli aggiornamenti d’archivio ed al rilascio di un certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione su strada della macchina agricola, secondo le istruzioni tecniche che verranno diramate con apposita comunicazione.
Avvertenze finali
Restano invariate le istruzioni operative contenute nel cap. III), par. C) della circolare prot. n. 4298 del 16 febbraio 2012, relative alla cessazione dalla circolazione di macchine agricole (ed operatrici) immatricolate, in relazione alle ipotesi di esportazione, di demolizione e di perdita di possesso.
Resta inoltre fermo che, a fine vita della macchina agricola cessata dalla circolazione secondo la procedura descritta dalla presente circolare, ricade sul relativo proprietario l’onere di conferimento ad un centro di raccolta, che provvederà alla demolizione nel rispetto della legislazione vigente in materia di smaltimento di tale tipologia di rifiuti.
Si invitano, infine, gli Uffici in indirizzo ad informare correttamente l’utenza interessata in ordine al divieto di circolare su strada con macchine agricole cessate dalla circolazione su strada, a pena della sanzione prevista dall’art. 110, comma 6, c.d.s. nonché delle sanzioni previste dall’art. 193 c.d.s. in relazione all’inadempimento degli obblighi assicurativi RCA.
IL DIRETTORE GENERALE
arch. Maurizio Vitelli