Estensione ravvedimento operoso 2020 -Tasse automobilistiche

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OGGETTO: Tasse automobilistiche – Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – del 24 dicembre 2019, n. 301 è stata pubblicata la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione con modificazioni del

D.L. n. 26 ottobre 2019, n. 124, con entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

 

La suddetta disposizione di legge, tra l’altro, contiene rilevanti novità in materia di tassa automobilistica regionale.

 

1.   Estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.

 

L’articolo 10-bis (Ravvedimento operoso) dispone l’abrogazione del comma 1- bis dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, che limitava talune riduzioni sanzionatorie ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

In conseguenza di tale modifica, anche con riferimento alla tassa automobilistica regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b-bis) e b-ter) dell’art. 13, comma 1, del citato D.Lgs. 472/97, in base alle quali la sanzione è ridotta:

 

  • a un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni dall’omissione o dall’errore.

 

Si allega uno schema riepilogativo dell’attuale sistema sanzionatorio in caso di ravvedimento operoso.

 

Termine ultimo per la regolarizzazione Sanzione applicata in caso di ravvedimento operoso
primi 15 giorni (ravvedimento sprint) 0.1% giornaliero
dal 16° al 30°giorno(ravvedimento breve) 1/10 del minimo (1,50%)o
dal 31° al 90°giorno(ravvedimento medio) 1/9 del minimo (1,67%)
dal 91°al 365giorno(ravvedimento lungo) 1/8 del minimo (3,75%)
dal 366°al 730°giorno 1/7 del minimo (4,29%)
dal 731° giorno e fino alla notifica di atti di accertamento 1/6 del minimo (5%)

 

Si rammenta che l’art. 13 precisa che “la sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

 

Il contribuente potrà dunque beneficiare della sanzione ridotta sia in caso di pagamento spontaneo sia se la regolarizzazione avviene in fase di recupero bonario.

 

Le procedure di riscossione sono state adeguate alle nuove disposizioni dal 2 gennaio 2020.

 

2.  Sistema dei pagamenti elettronici PAGOPA.

 

Con l’art. 38-ter (Introduzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA) viene disposto che “A decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità’ di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”

 

3 Integrazione banche dati PRA – TASSE.

 

L’art. 51 (Attività informatiche in favore di organismi pubblici), contiene disposizioni finalizzate a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

 

In particolare, il comma 2- bis della disposizione prevede che, con le medesime finalità, nonché al fine di “eliminare duplicazioni, di contrastare l’evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.53

 

sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all’Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.”

 

Il comma 2-ter stabilisce che “L’Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalita’ di cui all’articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis.”

 

4. Agevolazioni soggetti diversamente abili – veicoli con motore elettrico e ibrido.

L’art. 53-bis (Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi), ha ampliato l’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali (IVA, tassa automobilistica) a favore dei soggetti diversamente abili, con riferimento alla tipologia di alimentazione dei veicoli agevolabili. In particolare, il terzo comma della disposizione estende l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido o elettrico, prevedendo che “All’articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27  dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina  o  ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico».”

Si invita a diffondere la presente comunicazione a tutti gli operatori interessati.

Gabriele Cinelli

Consulente alla circolazione dal 2007 ha fondato lo studio di consulenza "Angolo Pratiche di Cinelli Gabriele e Nuzzolo Antonella Snc" del quale è tuttora titolare.

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2023-04-21
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Genesis SPA
2022-07-22
Cortesia e velocità nelle pratiche, anche in assenza del titolare del auto se già ha dato un documento. Un po’ male per l’aria condizionata, fuori c’erano 41 gradi e dentro 22, quasi 20 gradi di differenza mi sembra un po’ troppo