La norma, prevista dalla riforma del Codice della strada del 2010, attuata da un regolamento del 2012 e resa operativa dopo l’adeguamento informatico degli archivi della motorizzazione civile, riguarda i soggetti, persone fisiche o giuridiche, diverse dall’intestatario del veicolo che ne hanno la disponibilità per periodi superiori a 30 giorni. In pratica le aziende e i propri dipendenti, le società di noleggio e i loro clienti ma anche chi lo ha in virtù di un affidamento in custodia giudiziale e chi lo concede in comodato gratuito.
In tutti questi casi, ma solo per gli atti successivi al 3 novembre bisogna fare un’intestazione temporanea con l’emissione di un “tagliando” da applicare al “libretto” con le generalità della persona che utilizza stabilmente il veicolo.
Chi Riguarda
L’obbligo non riguarda i veicoli di familiari conviventi, bisogna effettuare l’aggiornamento in caso del comodato, possono concedere l’utilizzo del veicolo esclusivamente il proprietario, il locatario (nel caso di leasing), l’usufruttuario e l’acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio) previo assenso del venditore.
Chi deve inviare la documentazione
Chiunque, persona fisica o giuridica, abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato a un terzo nei seguenti casi:
– a titolo di comodato
– in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale
– in forza di un contratto di locazione senza conducente (in questo caso la comunicazione è effettuata dal locatore).
Nel caso in cui il veicolo sia a noleggio, la comunicazione dev’essere inviata a cura della società di noleggio.
Che documenti servono
In caso di comodato devono essere allegati:
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario (in caso di leasing occorre anche l’assenso del locatore);
– fotocopia di un documento di identità;
Quando il veicolo rientra nella piena disponibilità dell’intestatario, questi può ottenere la cancellazione dell’annotazione mediante richiesta di duplicato della carta di circolazione.
In caso di locazione senza conducente,verrà rilasciata una semplice ricevuta di assolvimento dell’obbligo di legge che non sarà necessario avere a bordo ai fini della circolazione. Da notare che il locatore può presentare un’unica comunicazione cumulativa riguardante i contratti stipulati nell’arco di 30 giorni, con delega di ciascun locatario.
Quando
La norma si applica a partire dal 3 novembre 2014. Le variazioni antecedenti potranno essere comunicate volontariamente ma in caso di inadempimento non è prevista alcuna sanzione.
Le sanzioni
Altissima la multa per chi viola la norma: 705 euro più il ritiro della carta di circolazione, che la motorizzazione rinnoverà dopo che ci si sarà messi in regola