Alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza, si forniscono indicazioni sulla corretta modalità di intestazione nel caso di acquisto di un veicolo da parte di un Condominio.
La Corte di Cassazione con sent. n. 19663 del 2014 ha affermato, infatti, la sussistenza in capo al Condominio di una “soggettività giuridica autonoma” analoga a quella delle Associazioni.
L’art. 2659 c.c., inoltre, così come modificato dall’art. 17 della Legge n. 220/2012, prevede al numero 1) che nelle note di trascrizione “…per i Condomini devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale”.
Ciò premesso, il veicolo deve essere intestato direttamente al “Condominio (denominazione), in persona dell’Amministratore pro tempore”, analogamente a quanto previsto per le Associazioni e gli altri Enti non riconosciuti.