Mancata registrazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A) di veicoli usati

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› COS’È

Il passaggio di proprietà di un veicolo usato deve essere registrato dall’acquirente al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) per le opportune trascrizioni e l’emissione dei nuovi documenti del veicolo.

Per fare questo abbiamo bisogno di un atto di vendita che può essere autenticato da:

  • Notaio;
  • Funzionari del P.R.A. o del Dipartimento per i trasporti (ex motorizzazione civile);
  • Agenzie di pratiche auto autorizzate che siano Sportello Telematico dell’Automobilista (S.T.A.);
  • Anagrafe (solo sottoscrizione).

Nel caso in cui il compratore o l’Agenzia di pratiche auto incaricata di effettuare il passaggio di proprietà non abbiano rispettato l’obbligo di richiedere la trascrizione  dell’atto di vendita di un veicolo usato al P.R.A., il venditore  ufficialmente ancora proprietario del veicolo e quindi responsabile del pagamento della tassa automobilistica (bollo) e delle sanzioni amministrative (Codice della Strada)  può rivolgersi a:

  • per veicoli di valore inferiore a €5.000,00 è competente il Giudice di Pace del luogo di residenza o domicilio del compratore oppure del luogo in cui la vendita è avvenuta;
  • per veicoli di valore superiore a €5.000,00 è competente il Tribunale.

› NORMATIVA

Art. 94 del Codice della Strada(C.d.S.)

  1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

[…]

  1. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526.
  2. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 353 a euro 1.762.

[…]

  1. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.8. In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori.

CHI PUÒ RICHIEDERE

Il venditore  ufficialmente ancora proprietario del veicolo e quindi responsabile del pagamento della tassa automobilistica (bollo) e delle sanzioni amministrative (Codice della Strada).

› DOVE

Giudice di Pace competente per territorio o Tribunale secondo il valore.

› COME SI SVOLGE

A) Il Giudice di Pace o il Tribunale autorizzano, con una sentenza, il P.R.A. a trascrivere la proprietà del veicolo in capo al compratore, con efficacia dalla data della sottoscrizione autenticata dell’atto di vendita. Pertanto da tale data, a carico del compratore sono sia i costi del procedimento civile sia gli eventuali bolli e sanzioni amministrative (C.d.S) sostenuti dal venditore sino alla data della trascrizione della sentenza.

Il venditore deve presentare al PRA la sentenza in copia conforme all’originale e in bollo.

Sia per il Giudice di Pace, sia per il Tribunale, il venditore deve produrre:

– copia di atto di vendita;

– i dati anagrafici e di residenza del compratore a lui noti;

B) Registrazione a tutela del venditore, se non è in possesso della copia dell’atto di vendita
Il venditore può richiedere al P.R.A. la registrazione di un nuovo atto di vendita che rinnova e conferma l’originale oppure di una dichiarazione di vendita, le quali devono essere rese nella forma della  scrittura privata autenticata.Il venditore deve presentare:

– i dati anagrafici completi del compratore;

– la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’ultima residenza del compratore.

La trascrizione al P.R.A. della proprietà in capo al compratore ha efficacia dalla data della trascrizione stessa e quindi restano a carico del venditore gli eventuali bolli e sanzioni amministrative nonché le spese richieste per la trascrizione al PRA, salvo che, per queste ultime, vi sia una diversa disposizione prevista dai Regolamenti Provinciali.

La registrazione a tutela del venditore non è consentita qualora egli disponga di copia di atto di vendita, nel qual caso dovrà rivolgersi al Giudice di Pace (A).

C) Perdita di possesso del veicolo usato

Il venditore che non disponga di un idoneo titolo di vendita del veicolo può presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Vedi modulo allegato “Dichiarazione sostitutiva perdita di possesso (A.C.I.)” che prevede diversi casi di perdita di possesso.

Il P.R.A. provvede ad emettere un certificato di proprietà sul quale annota la perdita di possesso del veicolo  e dalla data dell’annotazione il proprietario non sarà più tenuto al pagamento del bollo.

Il veicolo continua a rimanere, comunque, intestato al proprietario.

I casi di perdita di possesso per i quali è prevista la possibilità di trascrizione al PRA con decorrenza retroattiva sono:

– furto (dalla data della denuncia);

– appropriazione indebita (dalla data della denuncia);

– sequestro o confisca (dalla data del provvedimento).

Il P.R.A. emette un certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e, da quella data, il proprietario non sarà più tenuto al pagamento del bollo. Il veicolo continua a rimanere, comunque, intestato al proprietario.

› COSTI

Costi di procedura in base al valore della causa più spese di trascrizione al PRA che variano in base al valore del veicolo usato e della Provincia di residenza del compratore.

› TEMPI

Il compratore ha l’obbligo di chiedere la trascrizione dell’atto di vendita entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata.

Gabriele Cinelli

Consulente alla circolazione dal 2007 ha fondato lo studio di consulenza "Angolo Pratiche di Cinelli Gabriele e Nuzzolo Antonella Snc" del quale è tuttora titolare.

Dicono di noi

Giovanni Rossetti
2023-04-21
Ottima
Mara Bardi
2023-04-18
Veramente ottimo...grazie...
Perito Federico Guidarini
2023-04-18
Personale gentile e professionale, struttura ben organizzata!
Gabriella Pizzetti
2023-04-11
Professionalità e gentilezza
Cosmo Emanuele
2022-07-30
Seri professionisti, affidabili e gentili. Da raccomandare sicuramente
Genesis SPA
2022-07-22
Cortesia e velocità nelle pratiche, anche in assenza del titolare del auto se già ha dato un documento. Un po’ male per l’aria condizionata, fuori c’erano 41 gradi e dentro 22, quasi 20 gradi di differenza mi sembra un po’ troppo