L’art. 1 comma 133 ha stabilito la decorrenza dal 1° gennaio 2016 delle nuove disposizioni in materia di ravvedimento operoso introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015. (nuovo ravvedimento operoso)
In particolare, secondo la nuova formulazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 la sanzione del 30% prevista in caso di mancato versamento dell’imposta entro le prescritte scadenze è ridotta della metà (15%) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni. Inoltre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari ad un quindicesimo (pari all’1%) per ciascun giorno di ritardo.
Resta ferma la disciplina più favorevole prevista in materia di ravvedimento operoso dall’art 13 del D.Lgs. n. 472/1997 nel caso in cui ricorrano i presupposti per l’applicazione della stessa (quindi la violazione non deve essere stata già contestata, né devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento).
Pertanto, per le formailtà presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016, la disciplina del ravvedimento operoso in materia di IPT sarà applicala con le seguenti modalità:
- entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 61° al 75° giorno) in sanzione ordinaria IPT (del 30%) già ridotta dalla metà (quindi ai 15%) deve essere ridotta ad 1/10 per il primo mese dì ritardo (pari all’1,5%) e di un ulteriore quindicesimo (pari_allo 0,1%) per ciascun giorno di ritardo lex art. 13 comma 1D,Lgs. n. 471)1997 e art. 13 Comma 1 lett. a) del D.Lgs, n. 472/1997);
- dopo i primi 15 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenze del termine per il versamento (quindi dal 76° al 90° giorno) si applica la sanzione ordinaria IPT (del 30%) già ridotta della metà (quindi al 15%) che deve essere ulteriormente ridotta ad 1/10 (pari all’1,5%) ex art. 13 comma 1 lett, a) del D.Lgs. n, 472/1997;
- dopo 30 giorni ed entro 90 giorni dalla scadenza del termine (quindi dal 91° giorno ai 150° giorno) si applica la sanzione ordinaria IPT (del 30%) già ridotta della metà (quindi al 15%) ulteriormente ridotta ad 1/9 (pari all’1,67%) ex ad. 13 Comma 1 lett. a)-bis del D.Lgs. n. 472/1997;
- dopo 90 giorni dalla scadenza dei termine per il versamento (quindi dai 151° giorno) ed entro 1 anno decorrente sempre dalla data di scadenza del termine per il versamento, trova applicazione la sanzione ordinaria IPT (del 30%) ridotta ad 1/8 (pari al 3,75%).
Per una migliore comprensione della nuova disciplina sanzionatoria si allega di seguito un prospetto riassuntivo:
PRESENTAZIONE TARDIVA SENZA DIRITTO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO
DATA DI PRESENTAZIONE |
SANZIONE |
Dal 61° al 75° giorno |
1% per ciascun giorno di ritardo |
Dal 76° al 150° giorno |
15% |
Dal 151° giorno in poi |
30% |
PRESENTAZIONE TARDIVA CON RAVVEDIMENTO OPEROSO
DATA DI PRESENTAZIONE |
SANZIONE |
Dal 61° al 75° giorno |
0,1% per ciascun giorno di ritardo |
Dal 76° al 90° giorno |
1,5% |
Dal 91° al 150° giorno in poi |
1,67% |
Dal 151° giorno e fino a un anno dalla scadenza del termine per la presentazione delle formalità |
3,75% |
Aggiornata la pagina del calcolo dell’IPT e dei preventivi.