Pubblichiamo un estratto della circolare M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0035018.04-12-2020
- PATENTI DI GUIDA
- Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia due disposizioni vigenti:
- la previsione di cui all’art. 3 del Regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la norma di cui all’art. 104, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale la validità delle patenti di guida italiane, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021, ai fini della circolazione sul territorio
Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:
- su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1o febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);
2. sul suolo nazionale, la validità delle patenti di guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1o febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza;
Di seguito la circolare completa