La definitiva esportazione del veicolo in uno Stato non facente parte dell’UE obbliga la parte interessata a richiedere al PRA l’annotazione della cessazione della circolazione ai sensi dell’art. 103, c. 1, CDS.
La formalità di radiazione per esportazione UE:
• può essere richiesta dall’intestatario del veicolo o da altro soggetto in base a titolo idoneo;
• richiede (dal 14 luglio 2014) la presentazione di documentazione, accompagnata da traduzione asseverata, comprovante la nuova immatricolazione o, almeno, l’avvenuto trasferimento del veicolo in un paese extra UE.
• presuppone che sul veicolo non siano presenti:
– fermi amministrativi o ipoteche (si può tuttavia dare seguito alla richiesta di radiazione se l’ipoteca risulta scaduta oppure, quando l’ipoteca non è ancora scaduta, se si allega un atto idoneo per la cancellazione);
– altri vincoli (pignoramento, sequestro ecc.) trascritti nell’interesse dei creditori o dell’Autorità Giudiziaria.
› COSA PORTARE
Per quanto concerne la documentazione da consegnare si deve distinguere se all’esportazione ha fatto seguito o meno la reimmatricolazione del veicolo in ambito comunitario:
• se il mezzo è stato non solo esportato ma anche reimmatricolato occorre consegnare:
– copia della carta di circolazione rilasciata dallo Stato extra UE ovvero un’attestazione delle competenti Autorità comprovante l’avvenuta immatricolazione del veicolo in un altro Paese comunitario, con traduzione asseverata (in mancanza della traduzione può occuparsene la nostra traduttrice dietro compenso) ;
– la documentazione italiana del veicolo che non è stata ritirata dalle autorità straniere;
• se vi è stata invece la sola esportazione devono essere allegate alla formalità:
– documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del veicolo all’estero (per esempio documento di trasporto, bolla doganale) debitamente accompagnata, se richiesto per la comprensione del testo, da traduzione asseverata;
– targhe;
– documento di proprietà o denuncia di smarrimento;
› CHI SI DEVE PRESENTARE IN AGENZIA
Il proprietario del veicolo munito di documento d’identità o il legale rappresentante della società proprietaria munito di visura camerale.
› MODULISTICA
Tutta la modulistica viene fornita in agenzia e compilata dai nostri operatori. All’interessato spetta soltanto il controllo dei dati riportati sui nuovi documenti.
› CHE DOCUMENTI VENGONO RILASCIATI
Provvederemo al rilascio del certificato di radiazione per esportazione e alla stampa di un tagliando di annullamento della carta di circolazione, applicato sulla stessa (anche se deteriorata) e contenente la dicitura “Veicolo cessato dalla circolazione per esportazione in Paese non facente parte della U.E.”. Questa sarà fotocopiata e consegnata in copia al titolare. Su richiesta è possibile far timbrare la fotocopia della carta di circolazione dall’Ufficio competente.
› CASI PARTICOLARI
Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, è possibile procedere senza obbligo di duplicato preventivo. Ovviamente non sarà possibile produrre una copia della carta di circolazione con applicato il tagliando di annullamento.
L’ACI – Servizio gestione PRA ha prodotto una scheda riepilogativa delle casistiche scaricabile qui sotto.