REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (IPT)
ART. 1 – PRINCIPI GENERALI
- In attuazione dell’art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, la Provincia del Sud Sardegna istituisce l’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
- L’imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia, e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
- Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446.
- In virtù della Legge Regionale n.2 del 04.02.2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” art.25 “Circoscrizioni Provinciali” e della Deliberazione di G.R. n.23/5 del 20.04.2016, la Provincia del Sud Sardegna è subentrata alla Provincia del Medio Campidano, alla Provincia di Carbonia Iglesias e alla Provincia di Cagliari, ad eccezione dei comuni appartenenti alla Città metropolitana di Cagliari, e succede ad esse a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni;
ART. 2 – PRESUPPOSTI DELL’IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI
- L’imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione richieste al P.R.A.:
LE FORMALITÀ D’ISCRIZIONE riguardano:
- l’iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro dell’A.C.I. di un veicolo;
- l’iscrizione dell’ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
- l’iscrizione dell’ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.
LE FORMALITÀ DI ANNOTAZIONE riguardano:
- i trasferimenti di proprietà del veicolo;
- la rinnovazione dell’ipoteca;
- il trasferimento dell’ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all’ordine che rappresenta il credito privilegiato;
- la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
- la costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;
- la cancellazione parziale (riduzione dell’ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell’ipoteca;
- la costituzione di usufrutto ai sensi dell’art. 2683 del codice civile e seguenti;
- rinnovi di iscrizioni escluso le formalità per cambio targa di cui al successivo punto.
VANNO ESCLUSE LE FORMALITÀ NON AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE quali ad esempio:
- denunce di perdita e di rientro in possesso;
- denunce di cessazione della circolazione;
- denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
- annotazione, variazione o cancellazione della locazione;
- rinnovi di iscrizione per cambio targa in Italia;
- acquisto di possesso per le PP.AA. e le formalità richieste dalla PP.AA. quali confische e sequestri.
- Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta.
- Soggetti passivi dell’imposta sono: l’acquirente del veicolo, ai sensi degli articoli 93 e 94 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 recante il nuovo Codice della Strada; il soggetto nell’interesse del quale viene compiuta l’iscrizione trascrizione o l’annotazione presso il P.R.A.
- Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà, come previsto dall’art.11 del D.M. n.514 del 2.10.1992, sulla tutela del venditore. Il recupero dell’imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell’acquirente.
- I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all’imposta secondo quanto previsto dall’art. 17 c. 39, legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dal D.M. 27 novembre 1998, n. 435 ad eccezione dei motoveicoli previsti dall’art. 5 comma 1 lettera d) del presente Regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.
- In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell’atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (art.56, c.6 del D.Lgs. n.446/2007).
CAPO II – MODALITÀ D’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
ART. 3 – TARIFFE
- L’imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435.
- Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, possono essere aumentate dalla Provincia entro i limiti di legge.
- Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d’acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall’art. 2688 Codice Civile concernente alla continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un’imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell’esenzione dall’imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un’imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa. In sintesi il caso predetto si struttura così:
1° Caso
SOGGETTI | Primo pagamento I.P.T. | Secondo pagamento I.P.T. | ||||
› Soggetto | che | si | dichiara | |||
proprietario del veicolo e non | ||||||
ha effettuato la | trascrizione | Non effettuato | ||||
della formalità di passaggio di | ||||||
proprietà al P.R.A. | ||||||
› Soggetto | che | acquista | il | |||
veicolo e trascrive al P.R.A. ai | Pagamento I.P.T. doppio | |||||
sensi dell’articolo 2688 c.c. | ||||||
2° Caso | ||||||
SOGGETTI | Primo pagamento I.P.T. | Secondo pagamento I.P.T. | ||||
› Soggetto | che | si | dichiara | |||
proprietario del veicolo e non | ||||||
ha effettuato la | trascrizione | Non effettuato | ||||
della formalità di passaggio di | ||||||
proprietà al P.R.A. | ||||||
› Soggetto | che | acquista | il | |||
veicolo e trascrive al P.R.A ai | ||||||
sensi dell’articolo | 2688 | c.c. | Paga I.P.T. | Esente I.P.T | ||
esente | (ad | esempio | ||||
COMMERCIANTE D’AUTO) |
- Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
- Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell’esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 4, le eventuali differenze d’imposta dovute ai sensi dell’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 3 dell’articolo 2 del presente regolamento, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.
- Ai fini dell’individuazione del termine di pagamento dell’imposta si fa riferimento:
- per le prime iscrizioni, alla data di immatricolazione del veicolo risultante dalla carta di circolazione.
- per le formalità diverse dalla prima iscrizione, alla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
- In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
- La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione modificativa delle misure dell’imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
- Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero dell’Economia e delle finanze e deve essere resa pubblica mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
- La categoria del Decreto del Ministero delle Finanze n. 435/1998 relativi agli “Atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione I.V.A.” sconta lo stesso metodo di calcolo proporzionale degli atti non soggetti ad IVA (legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1 c. 12).
ART. 4 – ESENZIONI
- Sono esenti per legge dal pagamento dell’imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:
- soggetto disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico (articolo 8, legge n. 449/1997 e articolo 3, decreto ministeriale n. 435/98);
- soggetto disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico (articolo 8, legge n. 449/1997 e articolo 3, decreto ministeriale n. 435/98);
- soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni trasportato senza obbligo di adattamento del veicolo a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico senza obbligo di adattamento del veicolo stesso (articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000 “legge finanziaria 2001”);
- soggetto disabile trasportato con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000);
- soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla vendita (articolo 56, comma 6, decreto legislativo n. 446/ 1997);
- procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono euro 1.033 (articolo 46, legge 21 novembre 1991, n. 374 “Istituzione del giudice di pace” e Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 49/E del 17 aprile 2000 circa l’applicabilità all’imposta provinciale di trascrizione delle esenzioni previste in materia di imposta di registro);
- aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative) il credito a medio e lungo termine nei confronti di operazioni di finanziamento (articolo 15, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 “Disciplina delle agevolazioni tributarie” e Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000);
- operazioni di acquisto di veicoli effettuate da associazioni di volontariato, purché diverse dalle successioni e dalle donazioni (articolo 8, comma 1, legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” – Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000);
- associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà nel caso di acquisto di veicoli provenienti da donazioni, attribuzione di eredità o di legato a loro favore (articolo 8, comma 2, legge n. 266/91);
- procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi (articolo 19, legge 6 marzo 1987, n. 74 “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio” e Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000);
- trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti (articolo 118, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000);
- cancellazione dell’ipoteca legale e convenzionale per le formalità relative ad ipoteche iscritte dal 29 gennaio 2009 (art. 3 comma 13 bis del D.L. n.185 del 29 novembre 2008 convertito con la Legge n. 2 del 28 gennaio 2009);
- qualsiasi altra eventuale esenzione prevista dalla Legge.
- Sono, altresì, esenti dal pagamento dell’imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:
- le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 (articolo 21, decreto legislativo n. 460/1997);
- le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) (articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207).
ART. 5 – AGEVOLAZIONI
- Per le formalità relative alle sotto indicate tipologie di veicoli l’imposta è dovuta nelle misure a fianco di ciascuna riportate:
- autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale (e rimorchi destinati a servire detti veicoli), sempreché non siano adatti al trasporto di cose: misura di un quarto ai sensi dell’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446/97;
- rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili: misura di un quarto ai sensi articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446/97;
2. per le formalità aventi ad oggetto i veicoli e motoveicoli costruiti da almeno trent’anni esclusi quelli adibiti ad uso professionale a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione: euro 51,65 per gli autoveicoli ed euro 25,82 per i motoveicoli (articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modificazioni ed integrazioni). L’uso non professionale del veicolo deve essere dichiarato con apposita autocertificazione;
- nei casi di iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche, per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dall’imposta provinciale di trascrizione ai sensi della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009;
- nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con continuazione dell’attività in ditta individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella società di fatto, nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata è stabilito il pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione nella misura fissa di cui al punto 2 del decreto ministeriale n. 435 del 1998;
- nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell’agevolazione i soggetti individuati dall’articolo 1 comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 30 luglio 2001, n. 72, nonché i ciechi totali, ciechi parziali e gli ipovedenti gravi così come da definizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 3 aprile 2001, del comma 1, lettera c, dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e della legge 27 maggio 1970 n. 382. L’agevolazione è riconosciuta limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun disabile sensoriale avente diritto, ferma restando la possibilità di usufruire nuovamente della stessa, sempre relativamente ad un solo autoveicolo, ove il precedente risulti venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico. Se il disabile sensoriale avente diritto è titolare di redditi propri superiori al limite vigente per essere considerati “familiari fiscalmente a carico” ex articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il veicolo per il quale viene richiesta l’agevolazione deve essere obbligatoriamente intestato al soggetto beneficiario disabile sensoriale, ancorché non sia titolare di permesso di guida.
Nel caso in cui il disabile sensoriale avente diritto all’agevolazione si trovi nelle condizioni previste dal citato articolo 12, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi per essere considerato fiscalmente a carico di un familiare, l’autoveicolo può essere indifferentemente intestato al soggetto disabile sensoriale o alla persona della quale il soggetto disabile sensoriale è fiscalmente a carico. Lo stato di disabilità sensoriale che consente di richiedere e di beneficiare dell’agevolazione deve essere obbligatoriamente dichiarato e documentato, in base alle vigenti disposizioni, in sede di presentazione della formalità al Pubblico Registro automobilistico, anche nel caso in cui l’autoveicolo venga intestato ad un familiare del quale il disabile sensoriale è fiscalmente a carico. In tali ipotesi, deve essere contestualmente dichiarata in sede di presentazione della formalità anche la condizione di “familiare fiscalmente a carico”: misura del 50% della tariffa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998;
3. Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell’unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l’imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell’erede intestatario dell’autoveicolo. In caso di accettazione dell’eredità senza successivo trasferimento e, quindi, di effettuazione di un’unica formalità, l’imposta è dovuta per intero.
4. Per beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 8, le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l’una all’altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all’agevolazione. L’agevolazione non si applica nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento dall’“asse ereditario” ad un soggetto terzo senza che il singolo erede ne sia divenuto prima intestatario.
5. Si applica all’imposta ogni altra agevolazione prevista dalla Legge.
ART. 6 – CONTROLLI SULLE ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
- Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell’art. 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per l’ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli .
- Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, di cui al comma 1 devono contenere l’attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia e risultanti da appositi modelli predisposti.
- Alle richieste di iscrizione e trascrizione al P.R.A. di veicoli, rientranti nella casistica di cui all’art. 5, comma 1, lett. c, del presente regolamento, concernente gli atti soggetti ad IVA, deve essere sempre allegata: copia della fattura d’acquisto o, nel caso di veicoli provenienti dall’estero acquistati da privati, copia del modello F24; copia della bolletta doganale per i veicoli provenienti da Paesi Extra UE.
ART. 7 – TERMINI DI VERSAMENTO
- Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell’ imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell’originale della carta di circolazione.
- Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A, il versamento dell’imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
- Per le formalità soggette all’imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall’effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.
ART. 8 – TERMINI DI DECADENZA
- Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dal successivo art. 20. L’accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l’accertamento d’ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato.
- Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
- La richiesta per l’ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena decadenza, deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
ART. 9 – IMPORTI DI MODICO VALORE
- Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell’imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a 17,00 (diciassette) euro, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
- Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all’importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell’intero importo.
ART. 10 – ARROTONDAMENTO
- Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.
CAPO III – MODALITÀ DI GESTIONE DELL’IMPOSTA
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Il Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell’imposta dal piano esecutivo di gestione è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell’imposta.
- Il dirigente del Servizio di cui al precedente comma può delegare la responsabilità ivi individuata ad altri addetti al Servizio stesso ai sensi dell’art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART. 12 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE
- L’accertamento dell’imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l’applicazione delle sanzioni per l’omesso o ritardato pagamento della stessa, sono effettuati con le modalità di cui all’art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.
- L’affidamento al gestore del P.R.A. è effettuato tramite apposita convenzione.
ART. 13 – ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DELL’IMPOSTA
- Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta riversa alla tesoreria della Provincia l’imposta riscossa al netto di eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa come concordato fra le parti.
- Sui ritardati riversamenti verranno applicati gli interessi di mora per “danni nelle obbligazioni pecuniarie”, come da art. 1224 del codice civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell’imposta e regolarmente accertate con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 3 del d.l. 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.
- Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell’imposta presenta alla Provincia un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.
- Entro il mese di febbraio, il soggetto incaricato della gestione dell’imposta presenta il rendiconto dei versamenti relativi all’anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell’imposta.
- Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta, registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.
- Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo Capo IV, presenta alla Provincia appositi riepiloghi mensili ed annuali.
- La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il soggetto incaricato della gestione dell’imposta e la Provincia avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi fra le parti; l’estrapolazione dei dati di cui sopra è effettuata su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office.
ART. 14 – COMPENSO AL SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DELL’IMPOSTA.
- Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 21 marzo 2013, non sono più dovuti al soggetto incaricato i corrispettivi convenzionalmente stabiliti per la gestione dell’imposta provinciale di trascrizione sulle formalità del pubblico registro automobilistico.
ART. 15 – CONTROLLI
- La Provincia effettua i controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull’attività del soggetto incaricato della gestione dell’imposta.
- La Provincia effettua, direttamente o tramite soggetti terzi all’uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell’imposta utilizzando anche altre banche dati.
- Ai fini del potenziamento dell’esercizio dell’attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l’attività di recupero dell’evasione, il Presidente della Provincia può attribuire compensi incentivanti, al personale addetto, in misure differenziate in funzione di progetti finalizzati al recupero dell’evasione e dell’elusione d’imposta volti a migliorare anche la qualità del servizio nell’ottica di una maggiore fruibilità dello stesso.
ART. 16 – RIPRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI FORMALITÀ
- Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente ricusate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
- Per i versamenti o integrazioni dell’imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall’articolo 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 20 del presente regolamento.
CAPO IV – RIMBORSI – RECUPERI
ART. 17 – RIMBORSI AL CONTRIBUENTE
- La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
- La domanda di rimborso deve essere inoltrata all’ACI.
- I rimborsi riguardano:
- richieste di formalità già presentate e ricusate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall’ufficio del P.R.A o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta. In tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione.
- versamenti in eccesso o non dovuti.
- L’ACI, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente, e conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.
- Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
- A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dalla Provincia nel successivo articolo 19.
ART. 18 – AVVISO DI ACCERTAMENTO
- L’avviso d’accertamento è predisposto dall’ACI nei termini e nelle forme di legge e notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
- Gli avvisi d’accertamento d’ufficio sono correlati ad omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A.
ART. 19 – INTERESSI
- In caso di mancato o ritardato pagamento dell’imposta, o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
ART. 20 – SANZIONI
- La sanzione, per omesso, ritardato, parziale pagamento dell’imposta è pari al 30% dell’importo non versato ed è disciplinata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
- La sanzione è dovuta:
- dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
- dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica.
- Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell’imposta.
- Per altre violazioni si intendono quelle in materia di IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità.
- A qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, diverse da quelle già previste dallo stesso e da altre disposizioni legislative, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa da €. 25,00 a € 500,00.
- Alle sanzioni del precedente comma si applicano le disposizioni di cui al capo I sezione I e II della Legge 24/11/1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale:
- La violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente al trasgressore.
Se non è avvenuta la contestazione immediata al predetto soggetto, gli estremi della violazione debbono essere notificati al medesimo entro il termine di novanta giorni dall’accertamento, se residente nel territorio della Repubblica e entro il termine di trecentosessanta giorni, se residente all’estero.
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, l’interessato può far pervenire scritti difensivi alla Provincia;
- E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
- La Provincia, sulla base di segnalazioni fatte dall’ACI, qualora ritenga fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
ART. 21 – RISCOSSIONE COATTIVA
- Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l’avviso di accertamento la Provincia procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo;
ART. 22 – RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE
- Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell’imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d’accertamento, può avvalersi dell’istituto del ravvedimento, effettuando contestualmente il versamento dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione nei termini di legge vigenti;
ART. 23 – DILAZIONI DI PAGAMENTO
- Il contribuente con istanza regolarmente assoggettata all’imposta di bollo, indirizzata alla Provincia, che a sua volta effettua le necessarie comunicazioni all’ACI, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute. L’istanza deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.
- Le dilazioni e le rateazioni di cui al comma precedente soggiacciono alle condizioni ed ai limiti seguenti:
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- durata massima della rateazione contenuta in ventiquattro mesi;
3. decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
4. applicazione degli interessi legali sulle rateazioni concesse.
5. La dilazione di cui al comma 1 è disposta tramite determinazione del Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell’imposta, di cui al precedente articolo 11, che provvede, altresì, affinché al contribuente sia fornita comunicazione dell’accoglimento dell’istanza formulata e delle modalità di effettuazione della rateazione .
6. Sulla somma dovuta a titolo di imposta sono calcolati gli interessi nella misura prevista dalla lettera d) del precedente comma 2, a partire dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino alla data di scadenza della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi.
7. Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 1.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia tramite fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa assicuratrice per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
8. Il responsabile del procedimento può autorizzare il versamento rateale delle somme dovute nei seguenti termini:
- fino a Euro 999,00 in un massimo di 12 rate mensili, di pari importo;
- superiori a Euro 999,00 in un massimo di 24 rate mensili, di pari importo.
ART. 24 – DIRITTO DI INTERPELLO
- Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia apposita istanza di interpello.
- L’istanza deve contenere gli elementi prescritti dall’art. 11 della legge 212/2000 e dal Decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
ART. 25 – AUTOTUTELA
- Il potere di autotutela della Provincia si esercita mediante:
- l’annullamento d’ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
- il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l’attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell’Ente.
- Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all’imposizione spetta al responsabile dell’entrata che ha emanato l’atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d’ ufficio.
- Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all’imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Provincia.
- Dell’eventuale annullamento di atti o rinuncia all’imposizione é data comunicazione al contribuente e all’organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 26 – NORME FINALI
- Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
- Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse
- Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, entra in vigore con efficacia dal 1.1.2017 con l’avvenuta pubblicazione della deliberazione dell’ Amministratore Straordinario n.14 del 31.10.2016, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale.