Revisione Auto e Moto nuovo Certificato di Revisione

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OGGETTO: Decreto Dirigenziale n. 211 del 18 maggio 2018 – Prime indicazioni operative.

Come noto il Decreto Dirigenziale in oggetto , di seguito D.D., ha fornito istruzioni circa l’entrata in vigore del D.M. 214 del 19 maggio 2017.
In seguito ai primi riscontri avuti dalla rete periferica si ritiene opportuno precisare quanto segue.

RIMORCHI

Al fine di evitare errate interpretazioni del calendario di chiamata a revisione dei rimorchi di categoria O1 e O2 di cui all’art. 1 del D.D. , si riporta all’allegato 1 una tabella esplicativa di facile consultazione.

ATTESTATO DEL SUPERAMENTO DEL CONTROLLO

Relativamente all’attestato di superamento del controllo si comunica che la fase sperimentale può ritenersi conclusa. I primi attestati prodotti non riportano il chilometraggio, che può comunque essere visionato presso il portale dell’automobilista o eventualmente con richiesta presso l’UMC di competenza. A tal proposito occorre evidenziare come fino all’adeguamento dei sistemi informatici tale valore non risultava immediatamente visibile all’utente e pertanto non era contestabile. Inoltre la modalità di acquisizione del dato era stata avviata per mera sperimentazione e pertanto non è disponibile una sequenza storica attendibile dei dati precedenti al 20 maggio 2018.
A partire dall’entrata in vigore del D.M. tale dato assume valore probante ed è reso consultabile sul portale dell’automobilista. A regime, prima dell’immissione del dato, letto dal contachilometri, sarà necessario controllare l’attestato della precedente revisione per valutare eventuali incongruenze tra i dati.
Pertanto si invitano sia gli ispettori che gli utenti a prestarvi particolare attenzione.

Qualora il veicolo fosse stato sottoposto a sostituzione o riparazione del contachilometri in data successiva alla pubblicazione della presente circolare, il proprietario è tenuto a presentare una dichiarazione di installazione a regola d’arte dell’officina che ha eseguito il lavoro, riportante il chilometraggio segnato prima della sostituzione e che andrà sommato a quello visibile. Se tale intervento fosse stato effettuato in data antecedente si dovrà acquisire una dichiarazione sostitutiva. Altre fattispecie dovranno essere giustificate dal proprietario con adeguate motivazioni, essendo l’unico responsabile della corretta tenuta del contachilometri. All’atto della consegna della carta di circolazione l’ispettore dovrà evidenziare all’utente il dato chilometrico rilevato e farlo controfirmare per accettazione sulla domanda di revisione o sul modello TT2100.

A partire dal 19 novembre 2018 se il proprietario del veicolo fosse assente durante la revisione, dovrà fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità.

Nel caso fosse stato immesso un chilometraggio errato, lo stesso potrà essere corretto in giornata senza aggravio di costi. I centri di controllo che ne hanno la possibilità sono invitati ad acquisire il dato chilometrico attraverso la presa OBD, ove presente, evidenziando l’uso di tale metodo nelle note del referto. Come meglio specificato nel file avvisi n. 5 del 24/05/2018 su alcuni attestati potrebbe risultare la dicitura “SCADENZA DA VERIFICARE RECARSI PRESSO UMC”. Ribadendo la validità di tali attestati si invita l’utenza interessata ad ottemperare a tale indicazione.

Gli UMC provvederanno ove possibile a integrare i dati eventualmente mancanti nell’archivio elettronico che hanno provocato l’impossibilità di calcolare l’esatta scadenza o una data non corretta. Se tali interventi non risultassero esaustivi, il personale attiverà gli usuali canali di supporto del CED per la soluzione.

Nel caso in cui fosse necessario eseguire anche una visita e prova del veicolo per integrare i dati mancanti, al fine di semplificare la procedura, si invitano gli UMC a concordare con gli interessati una prenotazione in concomitanza con la successiva revisione durante la quale effettuare gli accertamenti tecnici necessari, senza aggravio economico oltre a quello dovuto per la sola revisione.

IMPIANTI E APPARECCHIATURE DI CONTROLLO

Per quanto riguarda l’introduzione dell’utilizzo della fossa d’ispezione o del ponte sollevatore per i veicoli di categoria L2e, L5e, L6e e L7e, la stessa viene ricompresa tra le non conformità degli impianti e quindi riconducibile al comma 2 dell’art. 16 del D.M. 214/2017, con la possibilità di adeguamento entro il 20 maggio 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Sergio Dondolini

 

Allegato 1 alla circolare 30.10.2018 prot. n. 26868

 CALENDARIO   RIMORCHI
 O1 – O2
 ANNO
 OBBLIGO DI REVISIONE
 (POSSONO CIRCOLARE)
 REVISIONE   SCADUTA
 (NON POSSONO   CIRCOLARE)
 IMMATRICOLATI   NEL
 GIÀ   REVISIONATI
 OMESSA REVISIONE
2018
1998 – 2000
IMMATRICOLATI ENTRO IL 31/12/1997 E REVISIONATI ENTRO IL 31/12/2016
IMMATRICOLATI ENTRO IL 31/12/1997 E MAI REVISIONATI
2019
2001 – 2006
REVISIONATI NEL 2017
IMMATRICOLATI ENTRO IL 31/12/1997 E MAI REVISIONATI O REVISIONATI PRIMA DEL 2017
2020
2007 – 2016
IMMATRICOLATI ENTRO IL 2000 E REVISIONATI NEL 2018
IMMATRICOLATI ENTRO IL 31/12/2006 E MAI REVISIONATI O REVISIONATI PRIMA DEL 2018

Delega per revisione

Gabriele Cinelli

Consulente alla circolazione dal 2007 ha fondato lo studio di consulenza "Angolo Pratiche di Cinelli Gabriele e Nuzzolo Antonella Snc" del quale è tuttora titolare.

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Giovanni Rossetti
2023-04-21
Ottima
Mara Bardi
2023-04-18
Veramente ottimo...grazie...
Perito Federico Guidarini
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2022-07-30
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Genesis SPA
2022-07-22
Cortesia e velocità nelle pratiche, anche in assenza del titolare del auto se già ha dato un documento. Un po’ male per l’aria condizionata, fuori c’erano 41 gradi e dentro 22, quasi 20 gradi di differenza mi sembra un po’ troppo