La “rottamazione delle cartelle di pagamento” 2000-2016
La tassa automobilistica rientra nella sanatoria generale sulle cartelle di pagamento, stabilita dall’art. 6 legge n. 232/2016 (“Legge di bilancio 2017”), più nota come “rottamazione delle cartelle di Equitalia”. La sanatoria vale per tutti i carichi affidati ad agenti della riscossione dal 2000 fino a tutto il 2016 e, nel caso della tassa automobilistica, è applicabile anche a situazioni anomale (Piemonte) nelle quali la riscossione non è avvenuta tramite cartella di pagamento ma con ingiunzione fiscale. In ogni caso, chi ha diritto a beneficiare dell’agevolazione riceve comunicazione direttamente dall’agente della riscossione, cui poi manifesta l’eventuale intenzione di aderire.
Aderendo, si chiude la posizione debitoria pagando (eventualmente optando anche per versamenti a rate) le sole somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e quelle che spettano all’agente stesso (sostanzialmente l’aggio e il rimborso spese). Dunque, la sanatoria consiste nella cancellazione delle somme dovute a titolo di sanzione. In Puglia, la regione ha disposto anche l’abbuono del rimborso spese del riscossore (art. 65, c. 2, legge regionale 30.12.2016, n. 40).