Sanzionabili violazioni al vincolo di territorialità NCC

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SENTENZA CORTE CASSAZIONE

15 dicembre 2016, n. 53184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:
Francesco IPPOLITO
Rel. Consigliere:
Andrea TRONCI

ha pronunciato la seguente Sentenza:

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 07-28.01.2016 il Tribunale di Latina, pronunciando ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale g.i.p. ed avente ad oggetto i provvedimenti di autorizzazione dell’attività di noleggio con conducente (NCC) rilasciati dal comune di Lenola in favore dei soggetti a tal fine indicati, nonché le targhe di metallo recanti la dicitura “NCC”, il numero d’ordine assegnato al titolo autorizzatorio e lo stemma araldico del comune anzidetto. Tanto nell’ambito dell’indagine per i reati di cui agli artt. 323 e 479 cod. pen., avviata nei confronti dei vari beneficiari delle autorizzazioni in questione, nonché dei soggetti succedutisi nella qualità di sindaco del comune interessato, del comandante e vice-comandante della Polizia Locale e dell’incaricato pro tempore del servizio NCC, in relazione al disposto rilascio di 54 autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, secondo la tesi accusatoria avvenuto in violazione della legge n. 21/1992, della legge Regione Lazio n. 58/1993 e del Regolamento Comunale: si assume, infatti, che sia stato “omesso di verificare come il servizio si svolgesse in assenza dei requisiti ed in modo non corretto e contrario alle imposizioni degli artt. 3, 8 ed 11 della legge quadro n. 21/1992, venendo eseguito esclusivamente in altri comuni, senza che le automobili facessero ritorno nel comune di Lenola e sostassero nella specifica rimessa per ivi ricevere le prestazioni di trasporto, senza che i titolari di autorizzazione avessero disponibilità effettiva e facessero corretto uso della rimessa nel territorio comunale, essendo quella di Piazzale Che Guevara in Lenola inutilizzata e comunque messa a disposizione a tal fine dal comune stesso in assenza di provvedimenti specifici atti a formare valido titolo giuridico ed anzi adottavano le autorizzazioni e gli atti di rinnovo ideologicamente falsi poiché rilasciati sul presupposto, contrario al vero, della verifica della regolarità del servizio, in tal modo intenzionalmente procurando ai titolari e beneficiari delle autorizzazioni l’ingiusto vantaggio economico consistito nell’indebito conseguimento dell’autorizzazione sino a tutto l’anno 2015 e dei conseguenti vantaggi economici”.

2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di A. A., beneficiario di una delle 54 autorizzazioni di cui sopra, sulla scorta dei seguenti motivi di doglianza:

a) “violazione e falsa applicazione di legge”, essendo stata contestata e valorizzata – con ovvio riferimento all’incolpazione di concorso in abuso d’ufficio – la pretesa violazione degli artt. 3, 8 e 11 della citata legge quadro n. 23/1992, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 29, comma 1 quater, della legge n. 14/2009, senza considerare che dette modifiche non sono mai entrate in vigore, per effetto dei provvedimenti legislativi di sospensione temporale della loro efficacia, quali succedutisi ininterrottamente nel tempo ed a tal fine elencati, con conseguente insussistenza del “vincolo di territorialità” che è alla base della prospettazione d’accusa, non essendo in alcun modo condivisibile il contrario assunto del Tribunale, peraltro adottato “senza enunciarne le motivazioni”. Mentre, in relazione all’ipotizzato coinvolgimento nell’ulteriore addebito di cui all’art. 479 cod. pen., si assume “che la condotta dei privati richiedenti rimane, in punto di prova, limitata alla mera richiesta di rilascio di una autorizzazione e non permette, quindi, di estendere la contestazione, del resto in termini di concorso”, al di là della pur denunciata insussistenza sotto il profilo oggettivo del falso, quanto alla disponibilità solo cartacea di una rimessa nell’ambito del territorio del comune di Lenola;

b) subordinatamente, per l’ipotesi in cui si dovessero reputare vigenti le modifiche anzidette, “violazione e falsa applicazione di legge in contrasto con la normativa comunitaria” in tema di concorrenza, in forza del primato del diritto comunitario;

c) sempre in via gradata, “violazione e falsa applicazione di legge incostituzionale”, essendosi apprezzata come “incondivisibile, per la omessa motivazione sul punto, anche la ritenuta infondatezza delle censure sollevate in ordine al profilo di legittimità della normativa in questione”.

3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato memoria scritta, con cui ha chiesto farsi luogo a declaratoria d’inammissibilità del ricorso, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dei principi di legge che malamente si ritengono disapplicati dalla difesa, ovvero falsamente applicati.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato, risultando anzi al limite dell’ammissibilità, alla stregua delle ragioni di seguito esposte.

2. L’illustrata impostazione difensiva rende evidente, al di là dei limiti che connotano la cognizione del giudice del riesame in materia, come non vi siano contestazioni di sorta in ordine alla premessa in fatto dell’intera vicenda per cui è processo, rappresentata dal mancato rispetto del c.d. “vincolo di territorialità” – id est, aver sede, l’esercente l’attività di noleggio con conducente, nel territorio del comune che rilascia l’autorizzazione; effettuare il servizio solo nell’ambito del territorio comunale; ricevere le prenotazioni di trasporto unicamente all’interno della rimessa ubicata nel territorio comunale – onde il punto in contestazione verte sulla effettiva vigenza delle disposizioni di legge che detto vincolo hanno introdotto, in quanto estraneo all’originaria formulazione della normativa di settore, essendo frutto dell’interpolazione operata con il decreto legge 30.12.2008 n. 207, convertito nella citata legge n. 14 del 27.02.2009.

2.1 Tanto premesso la dedotta violazione di legge non ha fondamento.

Risponde a verità che l’iniziale efficacia delle disposizioni modificative della legge quadro n. 23/1992 è stata inizialmente fatta slittare, atteso che, dapprima, il d.l. 10 febbraio 2009 n. 5 (convertito con modificazioni dalla I. 9 aprile 2009, n. 33), quindi il d.l. 1 luglio 2009 n. 78 (convertito con modificazioni dalla I. 3 agosto 2009, n. 102) e, infine, il d.l. 30 dicembre 2009 n. 194 (convertito con modificazioni dalla I. 26 febbraio 2010, n. 25), ne hanno progressivamente prorogato l’entrata in vigore fino alla data ultima del 31.03.2010. Dopodiché il d.l. 25 marzo 2010 n. 40 (operante a far tempo dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla I. 22.05.2010 n. 73), all’art. 2, comma 3, ha così disposto:

“Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate …”, entro e non oltre il termine a sua volta prorogato, allo stato, fino al 31 dicembre 2016, “… urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.”.

Tale essendo il chiaro dettato normativo – significativo non già di un’ulteriore proroga dell’efficacia delle disposizioni normative che qui interessano, bensì solo dell’esigenza di sottoporre ad una complessiva ed organica rivisitazione l’intera materia, anche al fine di garantirne l’omogenea applicazione sull’intero territorio nazionale – assolutamente corretta è la motivata affermazione del provvedimento impugnato, nel senso della cessazione all’anzidetta data del 31.03.2010 delle proroghe legislative, con conseguente entrata in vigore delle modifiche apportate dal d.l. 207/2008 alla legge quadro del 1992, a decorrere dal 31.03.2010. Essendo appena il caso di rilevare, a fronte del lineare ed esplicito dato normativo sopra riprodotto, che nessun pregio rivestono, in senso contrario, le argomentazioni difensive basate sui passaggi estrapolati dalla relazione illustrativa al non meglio specificato disegno di legge presentato dal Governo Berlusconi il 26.03.2010 (come tale, comunque estraneo al succitato d.l. 25.03.2010), come pure talune oscillazioni che si sarebbero avute in sede di giurisprudenza amministrativa.

Alla stregua di quanto sopra, sono da ritenersi assorbite le censure che il ricorso svolge in punto di applicabilità della normativa regionale e del regolamento del comune di Lenola, pure richiamati, in via di subordine, dall’ordinanza impugnata.

2.2 Del tutto generiche e parziali, poi, sono le scarne deduzioni che attengono all’addebito di concorso nel reato di falso ideologico, il cui fumus è esaurientemente tratteggiato dalle considerazioni in proposito sviluppate dall’ordinanza impugnata, richiamati ancora una volta i limiti che connotano la cognizione del giudice del riesame, secondo quanto affermato dalla consolidata ed univoca giurisprudenza di legittimità, a far tempo dall’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla sentenza n. 23 del 20.11.1996 – dep. 29.01.1997, Bassi, Rv. 206657.

3. Senz’altro inconsistente è anche il dedotto contrasto con la normativa comunitaria.

Per quanto attiene alla libertà di stabilimento, di cui all’art. 49 TFUE, è senz’altro risolutivo il riferimento alla sentenza 13.02.2014 della Corte di Giustizia – cui il Tribunale di Latina ha fatto esplicito richiamo – che ha ritenuto irricevibili le questioni sottopostele dal giudice del rinvio, ex art. 267 TFUE – id est, il TAR Lazio – rilevando come i ricorrenti nei procedimenti principali siano soggetti già stabiliti in Italia e non “intenzionati a stabilirsi altrove, in Italia o in un altro Stato membro”, circostanza da apprezzarsi alla luce della giurisprudenza della stessa Corte, secondo cui la disposizione testé richiamata “non può essere applicata ad attività le quali non presentino nessun elemento di collegamento con una qualsivoglia situazione prevista dal diritto dell’Unione ed i cui elementi rilevanti rimangano confinati, nel loro insieme, all’interno di un unico Stato membro”. Essendo appena il caso di aggiungere che non risulta dedotto, con riferimento alle norme della legge quadro n. 21/1992 – né in effetti ricorre alcun profilo di discriminazione introdotto rispetto a soggetti provenienti da altri Stati membri dell’Unione.

Per ciò che attiene, invece, alla normativa in tema di concorrenza, la succitata sentenza della Corte di Giustizia ha opportunamente rimarcato che le disposizioni comunitarie in materia “concernono unicamente il comportamento delle imprese e non misure legislative o regolamentari degli Stati membri”.

Vero è che, dopo aver affermato quanto sopra, la stessa sentenza ha quindi osservato che le disposizioni medesime “impongono nondimeno a questi ultimi, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE … omissis … di non adottare o mantenere in vigore misure, vuoi pure legislative o regolamentari, in grado di annullare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese”, salvo poi rilevare l’assenza – da imputarsi al già ricordato giudice del rinvio – degli “elementi di fatto e di diritto” che consentirebbero alla Corte stessa “di determinare le condizioni in cui normative come quelle in discussione nei procedimenti principali sarebbero riconducibili agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE”, in tema di accordi anti-concorrenziali e di sfruttamento abusivo di posizione dominante.

Tanto premesso, va tuttavia rilevata non solo l’assenza – ancora una volta – di specifiche deduzioni in proposito, ma constatato altresì che il vincolo di territorialità imposto dalla normativa in contestazione non introduce “un requisito discriminatorio e restrittivo della concorrenza fondato, direttamente o indirettamente, sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale, atteso che chiunque può essere autorizzato a svolgere il servizio di NCC”. Con l’ulteriore rilievo che “la necessità dell’ubicazione della rimessa in ambito comunale non attiene a un requisito soggettivo dell’operatore economico, ma costituisce un requisito oggettivo e intrinseco dell’attività da svolgere, pienamente giustificato dalle finalità pubbliche che l’istituzione del servizio mira a soddisfare” (così Cons. St. – Sez. V, sent. n. 261 del 22.01.2015, del pari citata dall’ordinanza impugnata), finalità preordinate all’esigenza di assicurare che il servizio – che peraltro può svolgersi senza limiti spaziali, fermi il momento iniziale e finale nell’ambito del territorio comunale – si svolga innanzi tutto a beneficio della comunità locale, di cui l’Ente comune è soggetto esponenziale, connotandosi infatti come integrativo dei trasporti pubblici di linea.

4. Le considerazioni che precedono valgono altresì a dar conto della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 3 Cost. e, per l’effetto, della violazione di legge ravvisata nell’ordinanza del Tribunale di Latina.

Per questi motivi rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Il Presidente: IPPOLITO

Il Consigliere estensore: TRONCI

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016.

Il Funzionario Giudiziario

Gabriele Cinelli

Consulente alla circolazione dal 2007 ha fondato lo studio di consulenza "Angolo Pratiche di Cinelli Gabriele e Nuzzolo Antonella Snc" del quale è tuttora titolare.

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