Il trasferimento di proprietà ai sensi dell’art. 2688 del codice civile permette di acquistare un veicolo anche da un proprietario che non è intestatario al PRA, Pubblico Registro Automobilistico, purché si possieda il certificato di proprietà (CdP) o il foglio complementare originale del veicolo.
Questa tipologia di trasferimento di proprietà, ai sensi dell’art. 2688 del Codice Civile, che prevede l’obbligo della continuità delle trascrizioni, viene consentita al soggetto venditore che, pur essendo proprietario del veicolo in seguito ad acquisto esclusivamente verbale o con titolo non trascritto, non risulti intestatario né sui documenti né negli archivi automobilistici.
È sufficiente la sola sottoscrizione del venditore, su un atto redatto separatamente, purché questo sia in possesso del certificato di proprietà o del foglio complementare.
In assenza del CdP, ad esempio per smarrimento, non è possibile eseguire tale tipologia di trascrizione, poiché la normativa esclude in questo caso la possibilità di richiederne il duplicato, richiedibile solo dall’intestatario o dall’erede o eredi.
Al momento della stampa del CdP, una volta trascritto, apparirà una formula nel campo ANNOTAZIONI (C) che riporta la discontinuità delle trascrizioni ai sensi dell’art. 2688. Tale dicitura rimarrà presente anche per le future trascrizioni. Quindi anche se acquistate un veicolo dall’intestatario, è possibile che sia presente la sopra citata annotazione, perché nel passato c’è stata una discontinuità delle trascrizioni.
I costi di tale passaggio sono gli stessi applicati per il trasferimento di proprietà in presenza di nota di trascrizione con la sola variante dell’imposta di trascrizione (IPT) che, sarà pari al doppio della somma dovuta.
Si ricorda inoltre che tale atto è impugnabile da chiunque vanti un titolo sul veicolo, per i tempi previsti dalla legge.